Esodati: per la mobilita' non sono richiesti i 24 mesi

Lunedì, 06 Agosto 2012

Sono nato il 21-05-1953 dipendente di aziende privata. Al 30-04-2009 risultavano 1899 contributi.
il 30-12-2009 ho dato le dimissioni x mobilita'in base ex art 7 comma 1-2 legge 223/91 (con accompagnamento in quiescenza alla data della comunicazione per il raggiungimento dei requisiti durante la fruizione della mobilita'). Cesso l'attivita' lavorativa il 30-12-2009 con 4 mesi di preavviso retribuito ed inizio a percepire la mobilita' dal 08-05-2010. La mia finestra era (a quei tempi ) aprile 2013 perche' i 40 anni venivano maturati ad ottobre 2012. Ora dovrei andare in pensione a Dicembre 2013 per effetto delle modifiche di Berlusconi? Volevo inoltre sapere ma se la legge fornero dice che possono usufruire i lavoratori che maturano i requisiti non oltre i 24 mesi dalla legge di Dicembre 2011 posso non essere tra gli inclusi?

I requisito dei 24 mesi (ora 36 con l'approvazione del Decreto Legge Numero 95 del 6 Luglio 2012 cd. "Spending Review") entro cui maturare la decorrenza della pensione riguarda solo due categorie di soggetti salvaguardati: i cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 e gli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

Coloro che sono in mobilità - come nel caso di specie - sono salvaguardati invece a condizione che maturino il requisito per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Nel suo caso dunque è in possesso dei requisiti per essere tra i possibili inclusi.

Quanto alla decorrenza confermo che questa, per effetto degli interventi nel corso del 2010/2011 sull'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010, sarebbe fissata dal mese di Dicembre 2013 ( stante l'applicazione di 13 mesi di finestra mobile).
 

 

 

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