Esodati, precise condizioni per la doppia salvaguardia

Giovedì, 13 Febbraio 2014

Sono nata nel 1957 , ho iniziato la mia attività lavorativa come dipendente all’età di quindici anni , nel 1972. Nel 2008 , quando avevo ormai quasi trentasei anni di contributi , ho accettato di entrare in mobilità sulla base di un accordo volto a gestire l’esubero del personale stipulato fra la mia ditta e la regione Liguria.(sottoscritto il 26 gennaio 2007).Sapevo che dopo i tre anni di mobilità avrei dovuto continuare con la contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi e mi fu detto che avrei potuto godere della pensione dal mese successivo , (cioè luglio o agosto 2013). Ho lasciato effettivamente il lavoro il 30 giugno 2008 , iniziando il periodo di 36 mesi di mobilità che poi ho interrotto per un breve periodo (12 settimane ) avendo trovato un lavoro part . time. Terminata la mobilità il 24 settembre 2011 , ho iniziato dalla settimana successiva la contribuzione volontaria , che ho proseguito senza interruzioni fino al raggiungimento delle 2080 settimane di contributi nella prima settimana di Agosto 2013.(il raggiungimento delle settimane è certificato da un estratto conto dell’INPS.) Ho presentato quindi domanda di pensione , confidando che sarei stata iscritta nelle liste dei salvaguardati avendone ,a mio parere ,il diritto. Alcuni giorni dopo infatti ricevo dall’Inps la comunicazione che sono stata iscritta nelle liste dei salvaguardati (seconda salvaguardia ) e successivamente ancora sempre dallo stesso ente la risposta , negativa , alla mia domanda di iscrizione nella terza salvaguardia , perché già salvaguardata. Preciso che non ho più ripreso il lavoro da quando ho iniziato la contribuzione volontaria e quindi sono attualmente senza reddito. L’Inps non ha ancora risposto in nessun modo alla mia domanda fino ad oggi. Quello che vorrei chiedervi è a quale regime di finestre sarò assoggettata , ovvero quando potrò ragionevolmente vedere la prima mensilità della mia pensione? Non posso fruire anch’io della salvaguardia congiunta ovvero della salvaguardia dalle leggi sulle finestre di uscita varate dopo che io avevo lasciato il lavoro? Non si può applicare anche al mio caso la salvaguardia per coloro che hanno lasciato il lavoro prima del 30 ottobre 2008 che vedo richiamata in diversi documenti Inps? Rosanna

Si ritiene che la lettrice possa già accedere alla salvaguardia in base all’articolo 22 comma 1, lettera c) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 (2° salvaguardia). La norma citata salvaguarda 7.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione a condizione che: a) abbiano conseguito l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 4.12.2011; b) non siano stati rioccupati dopo l'autorizzazione; c) abbiano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.2011; d) conseguano la decorrenza del trattamento pensionistico, calcolata secondo le previgenti regole, entro il 6 gennaio 2015.

Relativamente alle decorrenze si ricorda che, a seguito degli interventi del 2010 e del 2011, il trattamento pensionistico nel caso di specie è fissato dal 1° novembre 2014. Infatti i lavoratori che perfezionano i requisiti per la pensione di anzianità indipendentemente dall’età anagrafica nell’anno 2013 scontano una finestra mobile pari a 14 mensilità (12 mesi “standard” piu’ ulteriori 2 mesi di slittamento; cfr: articolo 12, commi 1 e 2 del DL 78 2010 convertito con legge 122/2010 e successive modifiche).

Da ultimo la lettrice non può cumulare la salvaguardia di cui all’articolo 12, comma 5, lettera a) del Dl 78/2010 (cioè il mantenimento delle vecchie regole di decorrenza previste in favore di 10mila soggetti) in quanto tale norma richiede - tra le altre condizioni e con specifico riguardo ai lavoratori in mobilità ordinaria - che il potenziale beneficiario maturi il diritto alla pensione entro la fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria. Circostanza che dai dati forniti non viene soddisfatta.


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