Sono nato nel febbraio del 1952; ho iniziato a lavorare nel settembre del 1974; il 30 giugno 2008 ho chiuso il rapporto di lavoro dipendente con un'anzianità di 35 anni. Ho versato un anno di contributi volontari per raggiungere quota 96, che ai compimento dei 60anni mi avrebbe permesso di percepire la pensione nel marzo 2013. Vorrei sapere se la mia posizione rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 24, comma 15-bis, lettera a) della legge 21412011, in base alla quale un dipendente del settore privato può andare in pensione «al compimento dei 64° anno di età». In caso affermativo, con quale criterio viene effettuato il calcolo. Francesco Da Firenze
La risposta è negativa perchè, secondo quanto previsto dall'Inps con la circolare 35 del 14 marzo 2012, l'accesso al pensionamento al compimento del 64esimo anno di età è ulteriormente subordinato alla condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D1201/2011 (28 dicembre 2011), i lavoratori svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato. L'accesso al pensionamento di vecchiaia dovrebbe avvenire nel 2018. L'incertezza è legata agli adeguamenti legati alla speranza di vita, che saranno applicati nel triennio 2016/2018. Il calcolo della pensione, a legislazione invariata, avverrà con il sistema di calcolo retributivo (poiché al 31 dicembre 1995 il lettore può vantare oltre 18 anni di contributi) per le anzianità contributive riferite entro il 2011.
L'eventuale quota contributiva si applicherà solo se saranno presenti retribuzioni e contribuzioni decorrenti dal 1° gennaio 2012. Tuttavia il lettore può verificare la possibilità di rientrare tra i salvaguardati della riforma Monti-Fornero in qualità di autorizzato alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 a condizione di non essersi rioccupato dopo l'autorizzazione, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 e con decorrenza massima della pensione entro il 6 gennaio 2015 (messaggio Inps 4678/2013).
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