Esodati/Salvaguardati, lavoratori in mobilita' ed aspettativa di vita

Venerdì, 16 Novembre 2012

Molto probabilmente potrò rientrare tra i “salvaguardati 55.000”, e le pongo le seguenti questioni:
Data nascita 01.04.1955, contributi al 31.12.2013 37 anni (meno 1 settimana purtroppo).
La mia azienda (di Genova) ha in corso una Mobilità che rientra tra quelle salvaguardate: stipulata il 05.12.2011 (quindi entro il 31.12.2011) in sede governativa.

Io probabilmente potrò aderire, lavorando sino al 31.12.2013 e poi andando in Mobilità per 36 mesi dal 01.01.2014 al 31.12.2016 .
Le pongo i quesiti:
• Dovrei riuscire a maturare i Requisiti Ante-Fornero al 11.2016 : 61 anni + 3 mesi nel 2013 + 4 mesi (stimati) nel 2016: totale 61 anni + 7 mesi ???
• Se “SI” , quindi dovrei rientrare nei Salvaguardati e poi facendo la Finestra di 12 mesi andare in pensione nel 12/2017 con un “buco” di circa 11 mesi senza pensione ???
• In particolare, le chiedo, visto che il raggiungimento dei Requisiti è “a rischio”, sarebbe possibile utilizzare il Preavviso (4 mesi) con questa modalità: data licenziamento 31.12.2013, Preavviso 4 mesi, ingresso in mobilita’ al 01.05.2014 e Durata 36 mesi ???? (oppure il preavviso “toglie” i 4 mesi ai 36 della mobilità ???) Oscar

Si confermano le osservazioni poste. In particolare nel caso di specie, applicando l'aspettativa di vita istat, avrebbe perfezionato - con la vecchia disciplina - i requisiti per la pensione nel novembre 2016 con 61 anni e 7 mesi di età anagrafica e il raggiungimento di quota 97,7. Condizioni che si verificano in  anticipo rispetto alla data di cessazione dell'indennità di mobilità (si presume il 31.12.2016).  Dunque risulterebbe tra coloro che, potenzialmente, potranno mantenere la vecchia disciplina ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012. La pensione, come osserva, decorrerà 12 mensilità dal perfezionamento del requisito in base alle generali regole delle finestre mobili.

Il periodo di preavviso non comporta una decurtazione sulla durata della mobilità perchè questo è un periodo lavorato. Per il corretto esercizio del diritto di recesso dal rapporto (cioè del licenziamento), il datore di lavoro è infatti tenuto a rispettare il periodo di preavviso al termine del quale il rapporto di lavoro si considera cessato. Da tale momento decorrere quindi l'indennità di mobilità.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati