Esodati, Se anche l'Inps inserisce restrizioni occulte...

Venerdì, 26 Luglio 2013

Sono un salvaguardato del secondo decreto dei 55000.Ex Dipendente della ditta Bialetti caffettiere. La Bialetti ha chiuso la sua azienda nel Giugno 2010 e con un accordo governativo fatto a Roma al ministero del lavoro è stato concesso a tutto il personale (120 dipendenti) 2 anni di cassa integrazione e 3 anni di mobilità. In questi giorni la sede inps di gravellona toce (vb) 28883 si sta preparando alla spedizione delle lettere ai salvaguardati aventi diritto con la data di decorrenza della finestra di uscita e l'eventuale pensionamento.Ieri recandomi allo sportello della mia sede inps per chiedere informazioni in merito alla mia posizione mi e stato detto che la mia salvaguardia e quella di altri due colleghi é stata bloccata di ufficio perchè abbiamo maturato il requisito dei 40 anni in anticipo durante il periodo di cassa integrazione, nel mio caso in data 30 aprile 2012 mentre la mobilità è partita dal 01 luglio 2012. Premetto che l 'accordo fatto a Roma prevede anche quelli che inseriscono in un programma di cigs la previsione di una successiva procedura di mobilità strumentale all'accesso al trattamento pensionistico. La Fornero ha sempre sostenuto che nei 40.000 salvaguardati con accordi governativi circa 15000 unità sarebbero stati tutti qei lavoratori che sarebbero transitati dalla cassa integrazione alla mobilità nel 2012 quindi era prevedibile che alcuni lavoratori avrebbero raggiunto il requisito dei 40 anni durante la cassa integrazione. Chiedo a voi esperti se l'inps é in regola con il suo atteggiamento di bloccare il riconoscimento del diritto a me e tutti quei lavoratori con le stesse caratteristiche. Attendo un vostro chiarimento e come sarebbe possibile interferire con questa irregolarità da parte dell'inps Saluti Raffaele

Si condividono in pieno le ragioni del lettore. Il messaggio Inps 4678/2013 che ha recepito l'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 e il Dm 8 Ottobre 2012 in realtà non ha regolato direttamente la questione limitandosi ad affermare che i potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori "per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultano cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali maturano i requisiti per il pensionamento, vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della medesima legge". Allo stato attuale non sono stati forniti chiarimenti "ufficiali" sulla questione circa il perfezionamento dei requisiti per la pensione durante il periodo di cigs. 

Invero la ratio della norma dovrebbe essere quella di tutelare il lavoratore indipendentemente dalla circostanza che il soggetto abbia maturato i requisiti durante la fruizione dell'indennità di mobilità o durante l'altro "ammortizzatore sociale", la cigs, che temporalmente si colloca spesso antecedentemente all'ingresso in mobilità. In altri termini dovrebbe ritenersi sufficiente, secondo anche quanto dichiarato dal Ministro Fornero, la stipulazione di accordi per la gestione di eccedenze occupazionali (non a caso chiamati in questo modo dal decreto 95/2012) in sede governativa entro il 31.12.2011. Se tale restrizione fosse confermata dall'Inps si tratterebbe di un comportamento certamente discriminatorio nei confronti di soggetti che hanno siglato i medesimi accordi e che, per la sola "colpa" di essere piu' prossimi alla pensione tanto da riuscire a maturare i requisiti prima ancora del loro collocamento in mobilità, si troverebbero soggetti ad uno slittamento di 5 o 6 anni nell'accesso alla pensione. Contro tali irregolarità, se così possono essere chiamate, non c'è altra forma di tutela che la presentazione, in ultima istanza, di un ricorso. Anche se è auspicabile che aver portato all'attenzione del pubblico il problema possa aiutare a trovare una soluzione. 


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