La mia situazione è questa, per favore le chiedo di darmi un chiarimento: sono nato a novembre del 52. Ho firmato l' accordo aziendale nel mese di maggio 2011, maturerò quota 96 il 30/11/2012, in virtù della finestra di un anno avrei percepito il primo assegno pensionistico il 01/12/2013. Ora devo considerare l' ulteriore mese per l' aumento delle aspettative di vita introdotta dall' ultima finanziaria del governo Berlusconi e quindi non rientro nel decreto Milleproroghe solo per circa 20 giorni? Grazie per la sua cortese disponibilità ed attendo una risposta certa sulla mia condizione. Mario
I lavoratori esodati fanno salva la previgente disciplina, tra le altre condizioni previste, se maturano la decorrenza del trattamento pensionistico, calcolato secondo la previgente disciplina, entro il 6 dicembre 2013 (articolo 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012). Nel caso di specie, da quanto leggo, maturerebbe la decorrenza, come correttamente osserva, il 1° Dicembre 2013 alla scadenza delle finestre mobili pari a 12 mesi (art. 12, comma 2, Dl 78/2010) e dunque potrebbe accedere al beneficio in esame.
L'incremento dell'aspettativa di vita, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010) interessa, dal 1° Gennaio 2013, i soli requisiti di cui alla tabella B, allegato 1, alla legge 243/04 come modificata dalla legge 247/07 ( cioè le “quote”) e non i mesi delle finestre mobili di decorrenza di cui all'articolo 12, comma 2 del citato decreto.
In definitiva dovrebbe essere tutelato dalla nuova disposizione del milleproroghe.