Sono nato ad aprile del 1952 e dovrei andare in pensione con decorrenza dicembre 2018. Ho fatto il lavoratore dipendente da ottobre 1975, sino al 31 gennaio 1987, dal 01 febbraio 1987 sono diventato dirigente sino al 30 giugno 1994. dal 01 luglio 1994 al 31 dicembre 1994 sono stato in disoccupazione. Usufruendo di una legge del 1979 ho trasferito tutta la contribuzione dal 1975, a titolo gratuito, presso l'INPDAI. La stessa, con decorrenza 2003, anno di cessazione dell'INPDAI, è tornata all' INPS. Dal 01 luglio 1997 sino 31 gennaio 2014 ho versato nel fondo artigiani e commercianti, quando ho cessato l'attività. Infine dal 01 febbraio 2014 a tutto il 31 marzo 2015 ho versato contributi volontari commercianti. Quindi in totale ho circa 37 anni di contributi. Il quesito è il seguente: devo fare 2 distinte domande di pensione ? O una unica domanda ?
La domanda di pensione sarà unica in quanto le gestioni presso cui il lettore ha contribuito fanno parte dell'assicurazione generale obbligatoria.
Sono un ultrasessacinquenne, ho 67 anni, e da febbraio 2018 sono amputato della gamba dx(transfemorale), causa aneurisma arteria poplitea con trombosi, da qualche mese, dopo il ritorno dagli ospedali, percepisco "indennita' di accompagnamento", perche' risultato 100% invalidita' civile, non deambulante e non capace di adempiere gli atti quotidiani della vita senza un accompagnatore; adesso ho una "protesi", e l'INPS mi ha gia' comunicato che entro nov.2018 dovro' sottopormi a riesame, davanti ad una loro commissione per revocare o per confermare quanto a suo tempo stabilito. Chiedo: - Ma alla mia eta' e' sempre valida la percentuale 100% d'invalidità? - Ammettiamo che "deambulo", ma come descritto sopra, ma non sono in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ho diritto alla indennita' di accompagnamento ? - Questa mia incapacita': ( non sono in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita), puo' essere inefficace se la percentuale d'invalidita' che mi assegneranno e' inferiore al 100% ? Grazie, per le risposte che mi verranno date, i piu' cordiali saluti.
La gravità della menomazione subita porta a ritenere improbabile che il giudizio di revisione sfoci in una revoca della prestazione. Ad ogni modo il disposto dell'art. 6 d. lgs n. 509 del 1988 prevede che, per la concessione della indennità di accompagnamento in favore di soggetti ultrasessantacinquenni, non sia necessario l'accertamento di una invalidità civile del 100% (non potendosi per tali soggetti valutare l'invalidità in termini di perdita della capacità lavorativa avendo costoro raggiunto l'età pensionabile) bensì occorre l'accertamento di avere difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Resta ferma, tuttavia, oltre al predetto requisito la necessaria valutazione della persistente difficoltà di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore o la persistente difficoltà di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.