Purtroppo confermo. L'articolo 6, comma 2-ter del “Milleproroghe” ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
a) la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti;
b) il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013, cioè entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (il “Decreto Salva Italia”).
Nel caso di specie la decorrenza del trattamento pensionistico la porrebbe al di fuori della protezione offerta per i cd. “esodati”. Il pensionamento sarà possibile come osserva non prima del gennaio 2020.
Un Cordiale Saluto