Da quanto leggo premetto di non comprendere a quanto ammonta il maturato contributivo: se ha contributi versati dal 1971, ad oggi già avrebbe superato di gran lunga i 40 anni con la conseguenza che sarebbe del tutto esclusa dalla Riforma Fornero...
Mi sembra tuttavia di scorgere che il requisito contributivo di 40 anni sarebbe stato raggiunto nel 2013 o nel 2014 e che i 60 anni sarebbero raggiunti anch'essi non prima del 2014. Se così stanno le cose, queste sono date purtroppo troppo distanti per rientrare nell'emendamento sugli esodati per come è stato formulato; e dunque l'analisi fatta è corretta.
Preciso infatti che l'articolo 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 fa salvi ( e cioè consente di accedere al pensionamento secondo le regole vigenti al 31 Dicembre 2011), tra gli altri requisiti e nei limiti di talune risorse stanziate (ai sensi dell'art 24, comma 15, Dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e dell'art 6 bis del Dl 216/2011) i lavoratori che non siano più nell'organico dell'azienda entro il 31 Dicembre 2011 a condizione che maturino la decorrenza del trattamento pensionistico, calcolato secondo la previgente disciplina, entro la data del 6 Dicembre 2013.
Nel caso di specie è dunque necessario accertare, in base alle precedenti norme, se la decorrenza del trattamento - comprensiva quindi delle finestre mobili di accesso di cui all'articolo 12, comma 2, Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010 – cade all'interno del predetto limite temporale.
Secondo le previgenti norme, l'accesso alla pensione di anzianità è (o meglio era) possibile alternativamente ( focalizzando l'attenzione sul solo anno 2012) o tramite il raggiungimento di “quota 96” con un requisito di età anagrafica minima pari a 60 anni (Tabella B, Allegato 1, Legge 247/07), oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, con un maturato contributivo minimo di 40 anni. A tali limiti poi vanno aggiunte le mensilità di slittamento del trattamento pensionistico (le cd. finestre mobili sopra accennate): 12 mesi per chi accede tramite le quote e 13 mesi per chi accede tramite il solo requisito contributivo (40 anni). Solo se i limiti così determinati sono tali da cadere entro il 6 Dicembre 2013, allora si è potenzialmente esclusi dalla Riforma Fornero.
Ricordo comunque che se rimane intrappolata dalle maglie restrittive della Riforma, può comunque optare per il pensionamento sperimentale sino al 31 Dicembre 2015. Tale opportunità è rimasta infatti inalterata anche dopo la Riforma e vale per le sole lavoratrici donne che abbiano 57 anni di età (58 se autonome) ed almeno 35 anni di contributi a condizione che optino per il sistema di calcolo totalmente contributivo. Ciò determina una decurtazione del trattamento pensionistico ma consentirebbe l'accesso alla pensione con largo anticipo rispetto ai nuovi termini.