Lavoratori esodati, le vie per andare in pensione

Giovedì, 15 Marzo 2012

Buongiorno, mi chiamo Angela. Nel febbraio 2010 ho aderito al c.d. Esonero, l'accordo prevedeva la corresponsione di metà stipendio a fronte di un versamento integrale dei contributi previdenziali e ciò fino al maturare della prima finestra utile per il pensionamento, previsto a gennaio 2014 in base alla legge in allora vigente, con 40 anni di contributi oltre finestra.
Succede ora che essendo nata nel febbraio 1954, con inizio attività lavorativa nel gennaio 1971, non è dato comprendere quale sia la prima finestra utile con la conseguenza che il periodo di metà stipendio verrebbe ad essere spostato in avanti se non addirittura non più garantito. La precedente situazione in base alla quale mi ero indotta ad aderire all'esonero è mutata, mi sembra di capire che potrebbe spostarsi di parecchi anni per via della mia “giovane” età!
La ringrazio cordialmente anche a nome di altri lavoratori nella mia stessa situazione. angela

Da quanto leggo premetto di non comprendere a quanto ammonta il maturato contributivo: se ha contributi versati dal 1971, ad oggi già avrebbe superato di gran lunga i 40 anni con la conseguenza che sarebbe del tutto esclusa dalla Riforma Fornero...

Mi sembra tuttavia di scorgere che il requisito contributivo di 40 anni sarebbe stato raggiunto nel 2013 o nel 2014 e che i 60 anni sarebbero raggiunti anch'essi non prima del 2014. Se così stanno le cose, queste sono date purtroppo troppo distanti per rientrare nell'emendamento sugli esodati per come è stato formulato; e dunque l'analisi fatta è corretta.

 

Preciso infatti che l'articolo 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 fa salvi ( e cioè consente di accedere al pensionamento secondo le regole vigenti al 31 Dicembre 2011), tra gli altri requisiti e nei limiti di talune risorse stanziate (ai sensi dell'art 24, comma 15, Dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e dell'art 6 bis del Dl 216/2011) i lavoratori che non siano più nell'organico dell'azienda entro il 31 Dicembre 2011 a condizione che maturino la decorrenza del trattamento pensionistico, calcolato secondo la previgente disciplina, entro la data del 6 Dicembre 2013.

 

Nel caso di specie è dunque necessario accertare, in base alle precedenti norme, se la decorrenza del trattamento - comprensiva quindi delle finestre mobili di accesso di cui all'articolo 12, comma 2, Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010 – cade all'interno del predetto limite temporale.

 

Secondo le previgenti norme, l'accesso alla pensione di anzianità è (o meglio era) possibile alternativamente ( focalizzando l'attenzione sul solo anno 2012) o tramite il raggiungimento di “quota 96” con un requisito di età anagrafica minima pari a 60 anni (Tabella B, Allegato 1, Legge 247/07), oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, con un maturato contributivo minimo di 40 anni. A tali limiti poi vanno aggiunte le mensilità di slittamento del trattamento pensionistico (le cd. finestre mobili sopra accennate): 12 mesi per chi accede tramite le quote e 13 mesi per chi accede tramite il solo requisito contributivo (40 anni). Solo se i limiti così determinati sono tali da cadere entro il 6 Dicembre 2013, allora si è potenzialmente esclusi dalla Riforma Fornero.

 

Ricordo comunque che se rimane intrappolata dalle maglie restrittive della Riforma, può comunque optare per il pensionamento sperimentale sino al 31 Dicembre 2015. Tale opportunità è rimasta infatti inalterata anche dopo la Riforma e vale per le sole lavoratrici donne che abbiano 57 anni di età (58 se autonome) ed almeno 35 anni di contributi a condizione che optino per il sistema di calcolo totalmente contributivo. Ciò determina una decurtazione del trattamento pensionistico ma consentirebbe l'accesso alla pensione con largo anticipo rispetto ai nuovi termini.

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