Se matura la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la previgente disciplina, entro la data del 6 Dicembre 2013 è un soggetto salvaguardato e - nei limiti di alcune risorse stanziate - potrà andare in pensione secondo le regole vigenti al 31 Dicembre 2011.
Ricordo infatti che l'articolo 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 ha incluso tra i salvaguardati anche i lavoratori cd "esodati" cioè il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
1) la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti;
2) il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n.201 del 2011 (cioè entro il 6 dicembre 2013).
Un Cordiale saluto