Lavoratori esodati: necessaria la presenza dell'accordo con il datore di lavoro

Martedì, 17 Aprile 2012

Egregio Dott. Rossini Sono nato il 22/08/1952, sono fuori dal 30/09/2011 dopo aver fatto 2 anni di cassa integrazione in deroga.
Ho fatto domanda di disoccupazione e mi è stata accettata sino al 23/12/2012. Compio 40 anni di contribuzione il 30/06/2012.  Allo stato attuale (con la nuova legge Fornero) dovrei andare in pensione nel 2016 cioè a 64 anni di età, ma visto che sono disoccupato come "sopravviverò" per altri 4 lunghi anni sino alla pensione? Con questa mia situazione, rientro negli "esodati" oppure esiste qualche altra possibile soluzione? Cordiali saluti e buon lavoro.

Ricordo che l'emendamento approvato in favore degli “esodati” (art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011, convertito dalla legge 14/2012) riguarda coloro che hanno stipulato un accordo (anche individuale) con il datore con il quale è stato risolto il contratto di lavoro. Se tale accordo esiste avrebbe le “carte in regola” per essere considerato un soggetto salvaguardato in forza della citata disposizione e – nei limiti di un vincolo di bilancio imposto dal governo - potrebbe accedere al previgente regime pensionistico (in breve otterrebbe la pensione dal 1.8.2013). Al di fuori di questa possibilità non esiste altra salvaguardia (in particolare la legge non prevede eccezioni per coloro che sono in cassa integrazione) e dunque il pensionamento di sposterebbe di alcuni anni in avanti.

 

Un Cordiale Saluto

 

 

 

 

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