Ricordo che l'emendamento approvato in favore degli “esodati” (art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011, convertito dalla legge 14/2012) riguarda coloro che hanno stipulato un accordo (anche individuale) con il datore con il quale è stato risolto il contratto di lavoro. Se tale accordo esiste avrebbe le “carte in regola” per essere considerato un soggetto salvaguardato in forza della citata disposizione e – nei limiti di un vincolo di bilancio imposto dal governo - potrebbe accedere al previgente regime pensionistico (in breve otterrebbe la pensione dal 1.8.2013). Al di fuori di questa possibilità non esiste altra salvaguardia (in particolare la legge non prevede eccezioni per coloro che sono in cassa integrazione) e dunque il pensionamento di sposterebbe di alcuni anni in avanti.
Un Cordiale Saluto