Lavoratori salvaguardati, attenzione alle finestre mobili

Giovedì, 27 Settembre 2012

Sono un ex dipendente del credito nato il 24/5/53 in esodo dal 1/4/2009 ed a carico del fondo di solidarieta' mediate erogazione di un assegno che scadra' il 30/9/2012 pertanto il 1/10/2012 (come da lettera INPS) dovevo andare in pensione con piu di 40 anni di contributi,precisamente con 2104 settimane ho fatto domanda all'INPS e mi hanno risposto cosi:
Le comunico che non e' stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 27.08.2012, per il seguente motivo:  Lei non rientra nel numero dei beneficiari della salvaguardia prevista dall'art. 10,  comma 5 della legge 122/2010 (accesso alla pensione con le finestre in vigore prima della  legge 122/2010)
Faccio presente che ho ricevuto la lettera dall'INPS sono andato per appuntamento ma non mi hanno saputo dire se sono salvaguardato ne quando andro in pensione.
Ora rimarrò senza assegno e senza pensione?

La sua posizione rientra tra i 65mila lavoratori che potenzialmente possono mantenere le vecchie regole di pensionamento (articolo 24, comma 14, lettera c) del Dl 201/2011). In tal caso potrà accedere alla pensione decorse 13 mensilità dal mese di perfezionamento dei 40 anni di contribuzione.

Il rigetto della domanda si riferisce ad un'altra salvaguardia, quella dei 10 mila lavoratori di cui all'articolo 12, comma 5 del DL 78/2010 che consentiva di mantenere le previgenti regole di decorrenza. L'inps ha infatti stabilito che l'ultimo lavoratore in posizione utile per accedere a tale salvaguardia ha risolto il rapporto di lavoro entro il 30 ottobre 2008.


Sono un ex lavoratore Eni nati l 21/7/1952 ed ho sottoscritto l'accordo sulla mobilità Eni/INPS nello scorso dicembre 2010. Ho cessato l'attività lavorativa presso Eni il 31/12/2010 ed ho iniziato a percepire l'assegno di mobilità INPS a ottobre/2011. Lo scorso 21/luglio/2012 ho compiuto 60 anni e a settembre, sempre 2012, cesserà il versamento da parte dell'INPS dei contributi figurativi per completare i 40 anni di attività.
Se la finestra di attesa è 14 mesi dovrei percepire la pensione a Ottobre 2013, o sbaglio?
Inoltre dovrei far parte della categoria dei salvaguardati avendo maturato il diritto alla pensione entro il periodo di fruizione della mobilità.
Giovanni

Si conferma il possesso dei requisiti per la salvaguardia. Da quanto emerge è un quotista, cioè un lavoratore che accede alla pensione con il perfezionamento della vecchia quota 96 (minimo 60 anni di età e 35 anni di contribuzione). In tal caso la finestra è di 12 mensilità. Dunque la pensione, se confermata l'inclusione nel limite numerico delle 65mila unità, decorrerà dal mese di Agosto 2013. 


Sono un esodato di poste italiane uscito dal lavoro il 31.12.2011 con anzianità: 35 anni 8 mesi e 12 gg, dopo la richiesta per i versamenti volontari fatta al momento della firma dell'accordo è arrivata l'autorizzazione dell'Inps al pagamento dei contributi che dovevo versare per il raggiungimento della quota 96 ( 60 anni di età e 36 anni di contributi) acquisita ad aprile 2012. Ho presentato domanda alla DTL e sono stato allo sportello inps per verificare se stavo nei salvaguardati con i resequisiti presentati. L'impiegato verifica la mia pratica, e mi dice che dovrei essere tra i salvaguardati e che il primo rateo di pensione è maggio 2013. Chiedo se risponde ha verità ciò che mi è stato comunicato? Valdino


La risposta è positiva. Il decreto interministeriale Fornero del 1° Giugno 2012 nonchè l'articolo 6, comma 2-ter del DL 216/2011 includono nella salvaguardia i lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro con accordo entro il 31.12.2011 a condizione che: 1) maturino la decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2013 e; 2) non abbiano ripreso l'attività lavorativa successivamente alla risoluzione del rapporto. Nel suo caso il perfezionamento della quota 96 ad aprile 2012 consentirebbe la decorrenza del primo rateo a Maggio 2013 come correttamente osserva.

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