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Lavoro part-time, quali sono le conseguenze sull'assegno previdenziale

Sabato, 27 Aprile 2013

Sono impiegata statale, da maggio 2012 in pensione più part time (30%+70%) con 55 anni d'età e oltre 38 di servizio. Andrò in pensione definitiva nel settembre 2013, con 40 anni di servizio effettivo. Vorrei sapere se nella quota b) del calcolo della pensione, il salario accessorio va computato al 70% o al 100% come in quota a), cosi come sembrerebbe desumersi dalle circolari Inpdap n. 61/1997 e 68/2002?

In via generale, in caso di servizio prestato part time, ai fini del calcolo pensionistico della quota b) di pensione, il salario accessorio (cosiddette indennità mensili non pensionabili) è calcolato nella misura prevista per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

Peraltro, ai fini della misura del trattamento pensionistico, occorre ricondurre gli anni ad orario ridotto ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimana­le di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno, per cui, l'anzianità contributiva, ai fini della determina­zione dell'ammontare del trattamento previdenziale, per il periodo prestato a part time, è pari alla proporzio­ne esistente tra l'orario di lavoro effettivamente svolto e quello full time. Di conseguenza, alla data di definitiva cessazione dal lavoro, con 40 anni di servizio, l'aliquota pensionabile non è pari all'80%, come dovrebbe essere se tutti gli anni di servizio fossero stati prestati a tempo pieno, bensì del 79,28%, a causa del periodo (1 anno e 4 mesi) prestato a part time.


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