Nessun vantaggio sulla misura della pensione per l'invalido nel sistema contributivo

Franco Rossini Venerdì, 08 Gennaio 2021

Buongiorno, ho versato in AGO fino al 31.12.1992, poi in GS dal 1.1.1993 al 31.12 2015 e nuovamente in AGO dal 1.1.2016 a tuttora. La mia domanda è: optando per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione in gestione separata, nel mio caso dal 1.1.93 al 31.3.96, l'importo del riscatto va ad aumentare il montante contributivo ad inizio o fine del periodo in gestione separata (nel mio caso quindi prima del 1996 oppure dopo dicembre 2015)? La domanda poiché la diversa collocazione temporale a inizio o fine periodo determina un diverso importo pensionistico.

 

L'importo del riscatto va ad aumentare il montante con riferimento alla data della presentazione della domanda di riscatto. Pertanto la rivalutazione del montante relativo alla contribuzione versata inizierà a decorrere dalla data della domanda di riscatto e non, come a volte si crede, dal periodo temporale cui il riscatto si riferisce. Pertanto l'effetto sulla misura della pensione risulterà molto più contenuto. In tal senso valgono le indicazioni fornite nella Circolare Inps 117/2002.

sono un'insegnante di scuola elementare e a Settembre 2021 andrò in pensione di vecchiaia, poiché al 31/08/2021 avrò 67 anni ma non 42 anni di contributi. Il mio problema riguarda proprio l'anzianità contributiva. Al 31/08/2021 avrò 4 Anni 9 Mesi di Pre-Ruolo, da ottobre 1994 (anno in cui sono diventata di ruolo) al mio pensionamento avrò altri 25 Anni 3 Mesi. A questi anni si aggiungono altri 10 mesi per maternità al di fuori del rapporto di lavoro (dipendenti pubblici) e fin qui nulla di strano. Il problema riguarda due aspetti: la disoccupazione e l'invalidità al 75% (accertata dall'asl ma di cui non percepisco nulla, né pensione e ne altro) che possiedo dal 14/04/05. Quello che vorrei finalmente capire è se la disoccupazione (circa 129 settimane dal 1989 al 1994) e se l'invalidità (secondo l'articolo 80 comma 3 della legge 388/2000, c'è un beneficio di contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di servizio prestato), devono essere aggiunti ai fini del calcolo della mia anzianità contributiva; questi periodi aumentano la mia anzianità contributiva di altri 5 anni e quindi passerei dagli attuali 30 anni e 10 mesi a circa 36 anni di contribuzione. Questo lo vorrei sapere con certezza perché non mi è ben chiaro se l'aumento degli anni di contribuzione comporti anche un vero aumento economico della mia pensione (trattandosi di anni figurativi o almeno credo). C'è chi mi dice si e chi mi dice no, una giungla.

Il beneficio contributivo di cui all'articolo 80. co 3 della legge 288/2000 consiste in un incremento figurativo del servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione di due mesi per ogni anno di lavoro svolto in presenza di una invalidità maggiore del 74% legalmente accertata. Nel caso di specie, pertanto, la lettrice avrà diritto all'accredito di due mesi a partire dal 14 aprile 2003 per ogni anno di lavoro svolto entro il limite massimo di cinque anni. L'anzianità così riconosciuta è utile ai fini del diritto alla pensione anticipata, dunque può essere conteggiata per raggiungere i 41 anni e 10 mesi di contributi. Per quanto riguarda la misura della pensione il discorso è diverso. Con il passaggio al sistema contributivo l'anzianità aggiuntiva non produce più alcun incremento della misura della pensione. Pertanto se la lettrice ha meno di 18 anni di contributi al 1995 e quindi ha un assegno calcolato con il sistema retributivo sino al 1995 e dal 1996 con il sistema contributivo (come si intuisce), la maggiorazione non produce alcun vantaggio sulla pensione ricadendo i periodi per i quali essa viene riconosciuta nel sistema contributivo (2003-2019).

Ho ottenuto l'APE SOCIAL da poco. Mi sono stati liquidati gli arretrati e mi è pervenuto un conteggio di liquidazione, sulla cui chiarezza tralascio ogni commento. Ho nutrito da subito dubbi sulla sua correttezza. La mia rata mensile è il risultato di gestioni diverse (dipendenti, commercianti, artigiani,agricoli, gestione separata). Al "95 ho oltre 18 anni di contributi versati in 3 gestioni diverse. Ho la convinzione che in forza dei 18 anni di anzianità contributiva, debba vedermi calcolata la rata APE, con il metodo RETRIBUTIVO (come dovrebbe essere la futura pensione) e non con il metodo MISTO con cui sono stati effettuati i conti. Mi sono rivolto alla sede INPS locale, dove ho esposto la mia richiesta. L'impiegato citando l'art. 3 (n.138 del 16.6.2017) del regolamento di attuazione APE, interpreta e certifica la corretteza del calcolo. Inoltre a suo dire per l'APE social non è previsto alcun bonus € 80. Vi sarei grato per un commento in merito.

L'importo dell'Ape sociale è pari all'importo della pensione maturata con l'unico limite che l'importo così calcolato non può eccedere i 1.500 euro lordi. In particolare la prestazione è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto; nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (Circ. Inps 100/2017). Pertanto si ritiene che se il lettore può complessivamente vantare 18 anni di contributi al 1995 presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori commercianti ed artigiani questi risulterà destinatario di un calcolo retributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate sino al 2011. Al lettore spetterà pure il credito dei cd. 80 euro di cui al Dl 66/2014 in quanto l'ape sociale non è una pensione ed è tassata con le regole previste per i redditi derivanti dal lavoro dipendente.

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