Pensionamento Statali: Obbligo di mantenimento in servizio fino alla maturazione dei nuovi requisiti

Venerdì, 20 Aprile 2012

La mia domanda riguarda quando il Ministero Affari esteri mi collocherà a riposo. Inizialmente si parlava di 65 anni. Poi ho fatto nei tempi raccomandati la domanda per il biennio in piú anche se alcune leggi l'avevano abolito. Adesso il sindacato mi dice compiendo io 65 anni il 28/02/2013 che il periodo é stato allungato a 66 anni e 3 mesi. Leggo in altri siti che si potrebbe richiedere la concessione dei bienni e quindi si arriverebbe a lavorare fino a 68 anni!! Lavoro in questo momento in Brasile e conoscere in anticipo congruo le intenzioni del Ministero non sarebbe male. Ho pochi contributi, 5 anni nel 2013 al MAE e poco piú di tre anni e mezzo con l'inps. Gli uffici del MInistero non mi dicono nulla di certo se non suggerirmi di andare all'INPS per farmi dire quanto mi darebbe di pensione. Ma a me interessa sapere del collocamento a riposo, poiché sono quasi certo che non arriveró a totalizzare il minimo dei contributi per una pensione. Lei che puó dirmi? La ringrazio in anticipo

Ricordo in linea generale che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di far proseguire il rapporto di lavoro fino al raggiungimento dei requisiti minimi di accesso alla pensione. Questo anche se il lavoratore ha raggiunto i limiti massimi ordinamentali per il collocamento a riposo del proprio settore di appartenenza. La posizione è stata ribadita anche nell'ultima circolare del Ministero della Funzione Pubblica (Circolare n. 2/2012) e deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 1991 nonché da una serie di interventi legislativi in tal senso (ricordo in particolare l'art. 6, comma 2 bis, del d.l. n, 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008 che ha esteso l'efficacia dell'articolo 18 della legge 300 del 1970 fino al conseguimento del requisito minimo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia).

 

Di conseguenza anche se i limiti ordinamentali di collocamento a riposo non sono stati modificati dalla Riforma, per esigenze di coordinamento e di rispetto dei i principi generali sopra esposti, la Circolare n.2/2012 ha imposto alle PA la prosecuzione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti che maturino i requisiti per il pensionamento a partire dal 2012 (come nel suo caso) almeno sino al raggiungimento dei nuovi requisiti minimi per l'accesso alla pensione (per la vecchiaia il requisito minimo è pari a 66 anni e 3 mesi dal 2013 con 20 anni di contribuzione a qualunque titolo accreditata, cfr Circolare Inps n . 37/2012). Stante il basso maturato contributivo è da ritenersi dunque che abbia diritto, tramite il trattenimento in servizio, di ottenere la prosecuzione dell'attività lavorativa ben oltre i limiti ordinamentali dei 65 anni.

 

Ciò anche se l'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 dispone il diniego della permanenza in servizio sino a 70 anni di età per il personale diplomatico del MAE in quanto le nuove norme sull'età pensionabile dovrebbero ritenersi prevalenti rispetto a tale disciplina (Cfr anche Ordinanza Corte Costituzionale n.105/2006).

 

Consiglio tuttavia di ottenere riscontro nei prossimi tempi a quanto appena detto presso il proprio Ente datore di lavoro. La Circolare citata raccomanda infatti gli enti pubblici di adottare criteri generali in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti contraddittori.

 

 

 

 

 

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