Sono nato l’1-1-1954 insegno nella scuola media e al 31-8-2015 maturerò 42 anni e 8 mesi di servizio per cui andrò in pensione anticipata in tale data.Inoltre faccio parte di coloro che hanno diritto al pensionamento per far parte dei salvaguardati (sesta salvaguardia) in quanto ho assistito mia madre fruendo della legge 104 .Tenendo conto che quasi sicuramente sarò inserito fra i salvaguardati vi chiedo fra le due modalità di pensionamento(anticipata o salvaguardati ) quale mi risulta più favorevole sia ai fini dell’importo pensionistico sia ai fini del conseguimento della buonuscita. Kamsin Si conferma prima di tutto che, con le nuove regole, il lettore potrà accedere alla pensione anticipata dal 1° Settembre 2015 in quanto ha raggiunto 42 anni e 6 mesi di contributi. Resta altresì possibile che il lettore fruisca della salvaguardia prevista dalla legge 147/2014 in quanto ha beneficiato nel corso del 2011 dei permessi per assistere disabili ai sensi della legge 104/1992. In caso di inserimento nella salvaguardia la cessazione dal rapporto di lavoro, si ritiene, non potrà avvenire, comunque, prima del 1° Settembre 2015, al termine dell'anno scolastico 2014/2015.
Quanto all'importo dell'assegno questo sarà determinato, in entrambi i casi, con il sistema di calcolo retributivo sino al 31.12.2011 e contributivo per il periodo successivo sino alla cessazione dal servizio. Si segnala tuttavia che, qualora uscisse con le regole standard, non avendo al 1° settembre 2015 compiuto i 62 anni di età, la prestazione potrebbe essere soggetta ad una decurtazione (seppur minima, intorno allo 0,4%) qualora la contribuzione non fosse costitutita da sola prestazione effettiva di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quater del dl 216/2011 (si veda la voce: penalizzazione). Circostanza che invece è esclusa qualora il lettore rientri in salvaguardia.
Quanto al TFS il recente messaggio inps 8680/2014 ha chiarito che il termine del pagamento della buonauscita per i lavoratori salvaguardati è quello vigente nel regime generale (cfr: Circolare Inps 73/2014). Pertanto in entrambi i casi il lettore otterrà la prima tranche dell'indennità dopo 24 mesi dalle dimissioni e le ulteriori tranches dopo 12 mesi ciascuna. Alcune differenze potrebbero invece emergere sugli importi.
Infatti, nel regime generale, per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro l'erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati (e pari a 50mila euro) e la seconda (a saldo) trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l'erogazione avverrà in tre rate (2 da 50mila) con l'ultima rata pagata a saldo dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.
Fermi restando i termini di frazionamento laddove, tuttavia, il lettore accedesse alla salvaguardia, dato che avrebbe raggiunto un diritto a pensione in regime di salvaguardia (40 anni di contributi) entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila dovrebbero essere innalzati rispettivamente a 90mila e 150mila euro con un evidente vantaggio.
Zedde