Pensione anticipata, la maternità facoltativa non aiuta ad escludere la penalizzazione

Domenica, 23 Giugno 2013

Sono nata nel febbraio 1957 e lavoro alle dipendenze di un ente locale, ininterrottamente dal settembre 1974. Nel periodo 1989/1990 ho fruito del congedo straordinario per maternità facoltativa di sei mesi. Nell'atto di concessione del congedo straordinario per maternità facoltativa è stato deliberato, tra l'altro, di «dare atto che il suddetto periodo di astensione facoltativa è da considerarsi come servizio effettivo prestato a tutti gli effetti, ai sensi del vigente regolamento organico dei personale dipendente». Con la riforma delle pensioni, in quale data potrò andare in pensione anticipata senza penalizzazioni? Franca da Bari 

Il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica avverrà non prima del 2016. Infatti, la lettrice non riuscirà a perfezionare il diritto entro il 31 dicembre 2015, quando saranno richiesti 41 anni 6 mesi di contri­buti. Dal 1° gennaio 2016 scatterà l'adeguamento lega­to alla speranza di vita. Secondo quanto previsto dalla relazione tecnica allegata al Dl 201/2011, il requisito sti­mato sarà pari a 41 anni e 10 mesi di contributi e in tal caso il requisito verrebbe soddisfatto tra giugno/lu­glio 2016.

Poiché l'accesso al pensionamento con età inferiori a 62 anni comporta l'applicazione delle pena­lizzazioni, fino al 31 dicembre 2017, il Dl 216/2011 ha sta­bilito che queste non si applicano nei confronti di quei lavoratori che possono far valere contributi derivanti da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvi­mento degli obblighi di leva, per infortuni, per malat­tia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Tutta­via, l'Inpdap ha precisato che i periodi non lavorati, ancorché coperti da contribuzione, non possono esse­re considerati utili. Al pari, il caso esposto dalla lettri­ce, la quale ha fruito di un congedo per maternità facol­tativa. Prosegue l'Istituto affermando che il requisito contributivo dovrà essere incrementato dei corrispon­denti periodi di "assenza" intercorsi durante tutta la vita lavorativa del, dipendente, al fine di non incorrere nelle penalizzazioni anzidette.


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