Pensioni, diverse le regole per ciascun lavoratore

Domenica, 07 Luglio 2013

Ho 55 anni e ho lavorato come dipendente fino al 1982. Da tale data non ho più lavorato e dal 1983 ho l'autorizzazione ai versamenti volontari presso l'Inps. Ho effettuato i versamenti con discontinuità e a oggi mi manca un anno per arrivare a 15 anni di contributi. Avrò diritto a pensione? Alberto

Dopo la riforma Monti-Fornero l'accesso al pensionamento di vecchiaia è consentito solo con almeno 20 anni di contributi. Tuttavia, l'Inps, con la circolare 16/2013, ha precisato che la pensione potrà essere fruita solo al raggiungimento dei nuovi requisiti anagrafici (per il 2013: 66 anni 3 mesi per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego, 62 anni 3 mesi per le lavoratrici del settore privato dipendenti, 63 anni 9 mesi per le lavoratrici del settore privato autonome) da quei soggetti che risultano autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 26 dicembre 1992, per i quali saranno ancora sufficienti 15 anni di contributi.

Sì alla deroga con 64 anni ma c'è l'aspettativa di vita
Sono nato il 6 marzo 1952 e sono dipendente del settore del credito. Lo scorso anno ho compiuto 60 anni maturando 36 anni di contributi. Tuttavia con il decreto salva Italia, che ha abolito le quote, non sono potuto andare in pensione. Quale sarà la mia prima uscita utile? Salvatore da Milano

L'articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge 201/2011 consente ai lavoratori del settore privato, che avrebbero maturato la quota 96 nel 2012, di poter conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni. Tale età subirà gli aumenti legati alla speranza di vita, motivo per cui il lettore dovrà attendere almeno il 6 giugno 2016 oltre l'adeguamento che avrà decorrenza il 1° gennaio 2016 (oggi non noto ma stimato in quattro mesi). Infatti, il lettore compierà i 64 anni il 6 marzo 2016 ma occorrerà aggiungere i tre mesi legati alla speranza di vita applicati dal 2013 (paragrafo 6 della circolare Inps 35/2012). L'articolo 22, comma 5, della legge 153/1969 prevede che la pensione anticipata decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in esame non sono previste penalizzazioni di sorta ma per le quote di pensione riferibili alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applicherà il sistema contributivo.

Cumulo gratuito per i periodi da autonomo e dipendente
Sono una dipendente privata di 58 anni che, ad aprile 2012, ha maturato 40 anni di anzianità di cui 6 mesi come lavoratrice autonoma. Vorrei sapere se per l'accesso alla pensione anticipata è necessario provvedere alla ricongiunzione dei contributi e quando avrà decorrenza la mia pensione. Franca da Monza 

L'articolo 16 della legge 233/1990 ha previsto che quando un assicurato può far valere contribuzioni nel fondo pensioni lavoratori dipendenti e in diverse gestioni speciali degli autonomi (commercianti/artigiani/coltivatori diretti e mezzadri) viene fatto il cumulo gratuito dei contributi ai fini della determinazione del diritto alla pensione, nell'ambito delle regole vigenti nella gestione speciale dei lavoratori autonomi. In altri termini, qualora la lettrice avesse maturato il diritto entro il 2011 sarebbe stata assoggettata alla finestra mobile di 18 mesi seppure il periodo da lavoratrice autonoma è minimo rispetto alla contribuzione complessivamente posseduta.

Il calcolo viene invece eseguito secondo le regole in vigore in ciascuna gestione previdenziale, in relazione ai contributi maturati nella singola gestione. L'importo della pensione graverà sulle singole gestioni assicurative. Resta fermo per l'assicurata la facoltà di avvalersi della ricongiunzione onerosa prevista dalla legge 29/1979. Il diritto alla pensione anticipata verrà raggiunto nel settembre 2013 quando saranno richiesti 41 anni e 5 mesi. Avendo un'età inferiore a 62 anni si applicheranno le penalizzazioni qualora la contribuzione non derivi da prestazione effettiva di lavoro, astensione obbligatoria per maternità, malattia, infortunio, cassa integrazione guadagni ordinaria, servizio militare o costituzione di rendita vitalizia.


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