Sul computo e sulla validità di eventuali periodi di prolungamento della mobilità è indispensabile attendere le precisazioni ufficiali dell'Inps. I periodi di lavoro a tempo determinato che sospendono la mobilità sono infatti neutri, come correttamente osserva e possono far allungare la permanenza del lavoratore nelle liste di mobilità. Si ritiene tuttavia che la sospensione debba essere valutata al 4 o 6 Dicembre 2011, data di entrata in vigore del Decreto Salva Italia.
Sospensioni della mobilità ottenute successivamente non dovrebbero dunque essere idonee a prolungare la durata della stessa e a consentire l'inclusione nella salvaguardia all'ultimo momento.
Questo indirizzo è del resto costante nelle linee guida degli enti previdenziali (cfr ad esempio la Circolare Inps numero 90 del 24 Giugno 2011 che nell'applicazione dell'ultima salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010, ha precisato che “eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 [data di entrata in vigore del Dl 78/2010, ndr] non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento”).
Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo all'applicazione dei 3 mesi dal 2013 al requisito contributivo dei 40 anni, la questione è controversa e si attende una conferma ufficiale. Si ricorda inoltre che i salvaguardati che accedono alla pensione con i 40 anni di contribuzione scontano periodi di finestre mobili leggermente piu' lunghe. Dal 2012 le finestre mobili sono di 13 mesi, dal 2013 sono di 14 mesi e dal 2014 diventano 15.