Pensioni, finestre mobili non disapplicate per i salvaguardati

Martedì, 02 Aprile 2013

Egregi, premesso che sono un salvaguardato del settore credito (con 2^lettera INPS ricevuta a febbraio scorso), nel testo della comunicazione di reiezione della domanda di pensione di anzianità, inoltrata sulla base della originaria "finestra"(1/1/2013), l'INPS nel fornirmi la motivazione del rifiuto (non rientrante nel novero dei 10.000 salvaguardati ex art.12,co.5, legge 122/2010) riferisce tra l'altro: "la S.V.dovrà presentare domanda entro maggio 2013". Preciso che detta comunicazione, datata 29/1/2013, mi è pervenuta dalla sede territorialmente competente. Considerato che ho maturato "quota 96" a maggio 2012 e sulla scorta di quanto comunicatomi dall'Istituto, posso ritenere fondata l'ipotesi che la decorrenza della rendita pensionistica sia 1°giugno 2013? Giuseppe Toscano

L’articolo 12, comma 2 del Dl 78/2011 convertito con legge numero 122/2010 ha disposto una finestre mobile per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a 12 mesi. Alla luce di ciò – e non avendo i requisiti per rientrare nelle vecchie decorrenze di cui all’articolo 12, comma 5 del citato decreto (cd. 10 mila salvaguardati) – la decorrenza della rendita pensionistica comunicata dall’Inps appare assolutamente corretta. 


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