Pensioni: il limite del 30 Ottobre 2008 per i 10mila salvaguardati e' blindato?

Venerdì, 08 Giugno 2012

Facevo una riflessione in ordine ai c.d. 10.000 salvaguardati di cui al comma 5, art.12 del D.L.78/2010 (poi legge 122/2010), recepito e quindi disciplinato dal messaggio INPS n.20062 del 21/10/2011. Lo stesso Istituto, effettuato il richiesto monitoraggio e stabiliti i criteri di ammissione per i potenziali candidati, fissava come limite temporale il 30/10/2008, data entro quale doveva essere cessato il rapporto di lavoro. Veniva così elaborata la graduatoria dei beneficiari, pubblicata in allegato al decreto interministeriale n.63655 del 5/1/2012. Ma a mio avviso, ed anche sulla scorta di quanto riferitomi alla sede dell'INPS alla quale mi sono rivolto per conoscere la mia posizione, detta graduatoria non sarebbe "blindata". Infatti considerata l'epoca in cui l'INPS ha effettuato il monitoraggio (ultimi mesi del 2011) dei nominativi aventi diritto, nel frattempo, ovvero a distanza di circa 8/9 mesi, alcuni (non molti, ritengo) dei "prescelti" sarebbero potuti uscire dal novero dei 10.000 per i motivi più disparati (inizio nuovo rapporto di lavoro, decesso, ecc.) lasciando così ad altri la possibilità di accedervi.
Secondo il Suo autorevole parere, Le sembra corretta la mia interpretazione? La cosa mi sta particolarmente a cuore in quanto ho cessato il rapporto di lavoro il 30/12/2008, ovvero 60gg. dopo quella fatidica data, e vorrei ancora sperare nella pensione con "vecchia" decorrenza gennaio 2013.
Giuseppe

Sì, ritengo che l'osservazione sia corretta. La graduatoria in realtà non è blindata in quanto, come osserva, alcuni soggetti potrebbero uscire per svariate ragioni quali ad esempio il decesso, la titolarità di una pensione diretta di vecchiaia o anzianità, la mancanza del diritto a seguito di variazione della situazione contributiva, la decadenza dalla mobilità, l’avvio di un’attività lavorativa successivamente all’invio della comunicazione di ammissione alla salvaguardia, la rinuncia espressa al beneficio ed altre ancora.

 

E' tuttavia molto improbabile che ciò possa comportare un notevole slittamento dalla data del 30 Ottobre 2008 in avanti. L'acquisizione dei nominativi dei "nuovi entrati" o della nuova data entro cui il rapporto di lavoro deve essere risolto dovrebbe poi essere comunicata pubblicamente con nuovo messaggio Inps per soddisfare esigenze di pubblicità.

 

Si ricorda inoltre che l'Inps sta inviando (come precisato nel messaggio numero 20062 del Novembre 2011) ai  lavoratori collocati in posizione utile (entro i 10.000)  un'informativa circa la possibilità di accedere alla salvaguardia, tre mesi prima dell’apertura della finestra di accesso al pensionamento in modo da renderli edotti del beneficio in questione e da presentare domanda di ammissione in tempo utile.


Ho ricevuto questa mattina una interessante precisazione che credo sia utile anche ad altri lettori della breve rubrica.

Egr. Dr: Rossini, a proposito del limite del 30/10/2008 per i 10000 salvaguardati è blindato?, nell'ultimo capoverso della risposta fornita a Giuseppe pubblicata ven. 8/06 u.s. Lei ricorda che "l'INPS sta inviando come da msg 20062 del nov. 2011 ai lavoratori collocati in posizione utile (entro i 10000) un'informativa circa la possibilità di accedere alla salvaguardia, tre mesi prima dell'apertura della finestra di accesso al pensionamento in modo da renderli edotti del beneficio in questione". Mi permetto di informarLa che è vero solo in parte, questo in quanto ho potuto verificarlo di persona. Un mio collega nato nel 1952, (io nato nel marzo 1951) assunto lo stesso giorno dello stesso anno (nov. 1971) con la differenza che io avevo iniziato a lavorare il mese precedente (ott.1971) dunque 4 settim. di contributi in più, siamo entrati nel fondo di sostegno lo stesso giorno (1/01/2008) entrambi con dec. pensione 1/07/2012 come da lett. VOCRED. Questo collega ha avuto, nello scorso mese di gennaio, ben due avvisi formali che poteva chuedere il pensionamento anticipando di tre mesi la decorrenza dal 1/07 al 1/04/2012 in base alla L. 122/2010 che individua "alcune tipologie di lavoratori che possono accedere alla pensione con le regole precedenti a questa riforma......e lavoratori che al 31/05/2010 percepivano l'assegno straord. di sostegno a carico di uno dei fondi si solidarietà, dovrà cmq presentare domanda in tempo utile, chiedendo espressamente di voler usufruire della deroga al regime delle decorrenze".

 

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