Pensioni, L'errore Inps sana l'indebito pensionistico

Franco Rossini Venerdì, 04 Maggio 2018

Buongiorno, io e mia sorella alla morte di mia madre (dipendente pubblico) abbiamo richiesto la pensione di reversibilità, in quanto studentesse universitarie, minori di 26 anni. 

Al momento della richiesta abbiamo presentato la documentazione necessaria, in particolare il certificato di iscrizione al corso universitario (in cui è precisata la durata del corso) e la pensione è arrivata regolarmente. Al raggiungimento del limite di età nel mio caso e alla fine del corso universitario nel caso di mia sorella, pur essendo venuti meno i requisiti, sono state accreditate le pensioni anche nei mesi successivi. Abbiamo più volte segnalato la questione sia telefonicamente sia recandoci fisicamente all'ufficio, e con tempi molto lunghi la pensione è stata sospesa. Ci è stato detto che sarebbe arrivata una richiesta di rimborso ( secondo alcuni direttamente alla banca, secondo altri tramite raccomandata) ma non è mai arrivata (e sono passati 3 anni ormai). Da quanto ci è stato detto dagli impiegati dell'ufficio ex INPDAP, la pensione doveva cessare automaticamente, in quanto nella documentazione presentata è specificata sia l'età nel mio caso, sia la durata del corso nel caso di mia sorella. Siamo quindi tenute a restituire le somme erroneamente versate? Se sì, c'è un limite di tempo, oltre il quale l'Inps non può richiedere il rimborso?

 In linea generale gli indebiti pensionistici si prescrivono nel termine comune di 10 anni. Nel caso di specie, tuttavia, la mancata revoca della pensione ai superstiti è causata evidentemente da un errore dell'Inps che era a conoscenza di tutti i fatti sopravvenuti rilevanti ai fini della decadenza della prestazione (in particolare il compimento del 26° anno di età o il decorso del termine del corso legale degli studi). Tanto più che la lettrice ne ha fatto più volte comunicazione allo stesso istituto di previdenza circa il venir meno dei requisiti per il mantenimento della prestazione. Per tale ragione si ritiene che gli indebiti siano suscettibili di sanatoria e che, dunque, non debbano essere restituiti all'Inps (cfr: Circolare Inps 47/2018).

Mi sono fatta una personale cultura sulla R.I.T.A. perchè avrei voluto usufruirne, fino a quando due giorni fa, recandomi presso una sede INPS della provincia di Milano, mi è stato detto che questa forma di pensionamento anticipato non è ancora possibile perché INPS non ha emesso procedure o indicazioni per la sua applicazione. Vorrei avere conferma se questo è vero o meno... e se possiamo sperare di avere presto una procedura dedicata.
Dal 1° gennaio 2018, a seguito di una modifica contenuta nella legge di bilancio per il 2018, non è più necessario fare domanda all'Inps per ottenere la RITA. Occorre esclusivamente produrre domanda al proprio fondo pensione complementare. Tuttavia molti fondi non si sono ancora adeguati alla nuove regole e, pertanto, in molti casi risulta ancora impossibile fare domanda.

attualmente gia' titolare di AOI legge 222,attivita' lavorativa settore privato. Se mi dovesse essere riconosciuta una percentuale invalidante su causa pari all' 80% quindi una pensione di vecchiaia anticipata l'AOI sara' trasformato in pensione di vecchiaia anticipata o vi e' incompatibilita'?. Attualmente ho superato i 63 anni ed al 31/12/2017 la mia anzianita' contributiva e' pari a 39 anni.Se tutto dovesse andare per il meglio la decorrenza del riconoscimento della vecchiaia anticipata partirebbe dalla data del riconoscimento sanitario con uno slittamento di un anno (legge monti -fornero).
Nelle more di un chiarimento ufficiale da parte dell'Inps si ritiene che l'AOI possa essere trasformato in pensione di vecchiaia anticipata. La risposta dunque riteniamo sia positiva. 

Salve, ho 58 anni e dal 01 Marzo s.u. sono in Isopensione in accordo all' art. 4, comma 1-7 della legge n. 92/2012. Premesso che la mia ultima mansione era Quadro con contratto Energia. Nel caso io trovassi un' altra occupazione il trattamento di Isopensione viene sospeso o è cumulabile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo? Posso accettare eventuali nuove proposte lavorative senza che l'INPS blocchi il trattamento di Isopensione ? Premetto che la mia società non ha inserito nessun veto per l' eventuale rioccupazione.
Il trattamento di isopensione è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo. Non è prevista alcuna riduzione del trattamento in questione (Circ. Inps 119/2013).

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati