I lavoratori che fanno ricorso a forme di previdenza complementare possono riscuotere le somme sotto forma di rendita per un periodo di cinque o dieci anni ad una tassazione agevolata.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'articolo 1, co. 168 e 169 della legge 205/2017 ha introdotto la facoltà per gli iscritti a forme di previdenza complementari di anticipare l'erogazione della pensione integrativa (da qui il termine RITA, rendita integrativa temporanea anticipata) sino a cinque o dieci anni dal compimento dell'età pensionabile nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa. 

Si tratta di una forma di anticipo che seppur appetibile va valutata con attenzione perchè mette a rischio la pensione di scorta. Il principio è semplice: se si riscuote in anticipo il capitale accumulato nel fondo integrativo si riduce proporzionalmente la rendita sulla quale il lavoratore può contare al momento del raggiungimento della pensione pubblica che spesso, per effetto delle riforme degli ultimi anni, è già stata duramente messa alla prova. Ed è anche controversa perchè contrasta con le finalità della previdenza integrativa che è volta, per l'appunto ad integrare la pensione pubblica e non a sostituirla colmando un gap tra l'esigenza di andare in pensione e il progressivo innazalmento dell'età pensionabile.

Destinatari

Alla misura possono accedere i soggetti che soddisfano alternativamente le seguenti condizioni: 

Prima tipologia: a) cessazione dell’attività lavorativa; b) perfezionamento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa; c) maturazione, al momento della domanda di RITA, di un requisito complessivo di almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza; d) maturazione di almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari

Seconda tipologia: a) cessazione dell’attività lavorativa; b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi; c) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione di cui alla lettera b); d) maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Regime fiscale vantaggioso

L'operazione viene, inoltre, incentivata fiscalmente in modo simile alla tassazione delle rendite erogate dalla previdenza complementare, prevedendo che la parte imponibile della RITA – sia che costituisca l’intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione che una quota parte dello stesso – sia assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali sino ad abbassare l'aliquota sostitutiva al 9%. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, saranno computati fino a un massimo di 15 anche gli anni di iscrizione alla previdenza complementare anteriori al 1° gennaio 2007. Si rammenta, inoltre, che la tassazione non è fissa ma si degrada per ciascun anno successivo alla domanda. Qui è possibile calcolare l'importo della rendita pensionistica integrativa.

Viene riconosciuta, inoltre, la facoltà di non avvalersi della predetta tassazione sostitutiva, mediante evidenziazione di tale scelta nella dichiarazione dei redditi, nel qual caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

Alla RITA possono accedere i lavoratori del settore privato nonché i lavoratori del settore pubblico sempreché abbiano aderito a fondi pensione o piani individuali pensionistici. Da tale possibilità restano, invece, espressamente esclusi gli aderenti ai fondi preesistenti (istituiti prima del 1993) in regime di prestazione definita, in quanto per tali fondi la previsione di un’anticipazione della prestazione avrebbe potuto determinare effetti negativi sull’equilibrio attuariale delle rispettive gestioni. Possono chiedere la Rita sia gli iscritti che hanno contribuito presso fondi negoziali chiusi, sia gli iscritti a fondi negoziali aperti sia gli iscritti ai cd. Pip, i piani individuali pensionistici. 

Il rapporto con le altre prestazioni

La Rendita Integrativa Anticipata dura sino al raggiungimento dell'età anagrafica di vecchiaia (nel regime pubblico obbligatorio l'età è attualmente fissata a 67 anni) ed è cumulabile con le altre prestazioni pensionistiche dirette di anzianità tra cui, ad esempio, quota 100, pensione anticipata, opzione donna nonché con l'ape sociale e l'ape volontario. Quindi può essere utilizzata anche come strumento per integrare il reddito di tali prestazioni.

Documenti: Nota Covip 1174/2017; Nota Covip 88/2018; Nota Covip 4209/2020

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