Sono un insegnante di ruolo nata nel luglio 1952 con 38 anni di contributi per servizio di ruolo e oltre 10 mesi di maternità. In base alla legge 214/2011, ho visto sul vostro utile infocalcolatore che dovrei conseguire il diritto alla pensione anticipata con decorrenza 1° settembre 2015, sulla base di un'eta di 63 anni e di un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese, con applicazione del sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo per il periodo seguente; viceversa, non posso beneficiare dell'anticipo di un anno al settembre 2014, in quanto l'anzianità contributiva sarebbe di 41 anni e un mese, anziché di 41 anni e sei mesi. E' corretto tutto questo? Francesca da Vibo Valentia
Premesso che, dai dati forniti, si conferma l'uscita dal 1° settembre 2015, si evidenzia che l'impossibilità di anticipare di un anno il pensionamento (al 1° settembre 2014) deriva dal fatto che l'insegnante non raggiunge l'anzianità richiesta nel 2014, di 41 anni e sei mesi, entro il 31 dicembre 2014, e non entro il 31 agosto 2014.
Infatti, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 449/1997, in considerazione del fatto che la cessazione dal servizio del personale del comparto scuola ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la decorrenza pensione avviene dalla data citata nel caso di prevista perfezionamento del requisito entro il 31 dicembre dell'anno stesso.
Quindi, se l'insegnante avesse maturato l'anzianità contributiva di 41 anni e sei mesi entro il 31 dicembre 2014, potrebbe andare in pensione dal 1° settembre 2014. Invece, alla data indicata, raggiunge l'anzianità contributiva
di 41 anni e cinque mesi e, pertanto, dovrà attendere il 1° settembre dell'anno successivo per andare in pensione.
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