Quando la pensione arriva a 64 anni

Lunedì, 10 Settembre 2012

Sono una dipendente del settore privato. nata il 24 dicembre 1952, ho maturato 32 anni di contributi. Volevo sapere quando - con le nuove regole di pensionamento potrò percepire l’agognata pensione.  In attesa di cortese risposta, porgo distinti saluti. Franca

L'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 consente alle lavoratrici dipendenti del settore privato di accedere alla pensione all'età di 64 anni a condizione che possano far valere 60 anni di età ed almeno 20 anni di contribuzione entro il 31.12.2012. La circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012 ha inoltre precisato che il requisito anagrafico è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita: dunque la pensione si conseguirà all'età di 64 anni e 7 mesi.

 

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6 Dicembre 2011 - Art 24, comma 15-bis del decreto legge numero 201 del 
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011 15-bis.

In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni.
14 Marzo 2012 - Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012 

6. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15-bis)

In via eccezionale: a) i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni: - possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012; - maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (circolare n. 60 del 15 maggio 2008, punti 1.1 e 2.1); b) le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all’A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente: - al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1. - al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un’età anagrafica di almeno 60 anni. Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Ai fini dell’identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro. Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

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