Regime Sperimentale Donna: la decorrenza deve maturare entro il 31 Dicembre 2015

Venerdì, 20 Luglio 2012

Sono nata il 10 Aprile 1958. Compirò quindi 57 anni al 10/04/2015. Sono in mobilità fino al 31 Agosto 2014 e non lavoro più dal 30/11/2011 nel 2015 avrò 35 anni di contributi versati. Potro andare in pensione con il calcolo contributivo nel 2015 ????? Leggo che l'INPS dice che: Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).

La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica: 

••alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

 

 

Il regime sperimentale è rimasto eccezionalmente in vigore. Questo consentirà, alle sole lavoratrici donne, di accedere al trattamento pensionistico di anzianità  fino al 31 dicembre 2015, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti  ( 58 anni per le lavoratrici autonome).
 
Per accedere al beneficio è necessario che le lavoratrici in questione optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo come previste dal decreto legislativo n.180/1997.
 
L'opzione è aperta al momento sino al 31 dicembre 2015 ma il Governo, verificati i risultati della sperimentazione, potrà tuttavia decidere per una sua eventuale prosecuzione. 
 
Con la Circolare Inps n. 35/2012 è stato precisato che per tale forma di pensionamento rimangono eccezionalmente valide le finestre mobili di accesso di cui all'articolo 12 del Decreto Legge numero 78 del 2010 e successive modifiche. Si tratta di una disposizione eccezionale perchè, in via generale, le finestre sono state abolite dal 1° Gennaio 2012 con la Riforma delle Pensioni. 
 
La stessa Circolare  ha inoltre introdotto un nuovo vincolo. Le lavoratrici in questione, per accedere al beneficio, devono essere in possesso dei requisiti per maturare la decorrenza del trattamento entro la data del 31 Dicembre 2015. Ciò comporta, stante l'applicazione delle finestre mobili di 12 mesi (18 per le autonome), che il requisito anagrafico e contributivo deve essere raggiunto entro il Dicembre 2014 (Maggio 2014 per le autonome). La medesima circolare ha inoltre disposto l'applicazione dell'adeguamento all'aspettativa di vita di 3 mesi dal 1° Gennaio 2013 al requisito anagrafico. Ciò significa che dal 2013 saranno necessari 57 anni e 3 mesi (58 anni e  3 mesi per le autonome).

Per tali ragioni ritengo che la risposta sia negativa.  Nel caso di specie la decorrenza si collocherebbe nel 2016 per l'applicazione delle finestre mobili.

 


 

Norme Richiamate 

 

Circolare Inps numero 35 del 24 Marzo 2012 - Paragrafo 7. 2
 
Lavoratrici in regime sperimentale:
 
"Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.
 
Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008).
 
Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, inmateria di adeguamento alla speranza di vita."

 

 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati