Ritengo che la risposta sia negativa. Innanzitutto non è detto che, nel caso di specie, sia possibile accedere alla disposizione sugli “esodati” di cui all'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011. Il punto non è chiaro ma nutro piu' di un dubbio sulla sua praticabilità dato che lavoratori in mobilità ed “esodati” dovrebbero essere considerate due categorie differenti: i primi sono dei dimissionari volontari, i secondi sono stati oggetto di un licenziamento collettivo. Ad ogni modo anche se fosse possibile (ciò dipenderà dalle linee guida degli enti previdenziali) rimane l'ostacolo insuperabile che suo marito non maturerebbe comunque la decorrenza del trattamento entro il 6 Dicembre 2013 condizione irrinunciabile (richiesta dall'art 6, comma 2-ter del Milleproroghe) per fare salva la vecchia disciplina.
Rimasto il maturato contributivo fermo a 39 anni (per impossibilità al versamento dei volontari), suo marito avrebbe maturato il requisito pensionistico, sempre secondo la previgente disciplina, con il raggiungimento di 61 anni il 22 Dicembre 2014 (il gennaio 2013 sarebbe scattata infatti la quota 97 con un requisito minimo di 61 anni di età); la decorrenza sarebbe avvenuta non prima del 2016 e dunque fuori tempo massimo da quanto richiesto dalla disposizione salva esodati (che colloca la “deadline” per la salvezza al 6 Dicembre 2013).
In definitiva, non essendoci al momento attuale i requisiti per entrare nelle deroghe della riforma fornero, il pensionamento dunque si sposterebbe dal 2016 al 2020 con il raggiungimento di 66 anni di età.
Un Cordiale Saluto