Se non raggiunge il requisito anagrafico dei 60 anni entro la fruizione dell'indennità di mobilità non può essere considerato un soggetto salvaguardato ai sensi dell'art. 24, comma 14, lett. a) Dl 201/2011. E' naturale anche chiedersi se sia possibile fare salva la previgente disciplina in forza dell'articolo 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 (cd. “salva esodati”) in quanto la pensione decorrerebbe comunque entro il 6.12.2013 (quota 96 raggiunta con i 60 anni nel luglio 2012). Personalmente ritengo che la risposta sia negativa in quanto lavoratori in mobilità e lavoratori “esodati” di cui al comma 2-ter citato sono due categorie ontologicamente del tutto distinte tra loro (i primi sono stati oggetto di una procedura di licenziamento collettivo, i secondi sono invece dimissionari volontari) e dunque delle due o l'una o l'altra. Tuttavia non mi sento di escludere del tutto la possibilità di una interpretazione piu' estensiva secondo cui - come ha accennato - l'accordo di messa in mobilità possa valere come "accordo di risoluzione" e dunque concedere al lavoratore la possibilità di invocare la disposizione del comma 2-ter. Si tratta di punto non del tutto chiaro sul quale solo gli istituti previdenziali potranno fare luce durante l'esame delle domande di ammissione alla "salvaguardia".
Un Cordiale saluto