Sono un'insegnante nata nel 1956 ed al 31 dicembre 1995 avevo 18 anni e 3 mesi di contributi. Nel frattempo ho anche riscattato un anno e due mesi per aspettativa non retribuita. Inoltre mi sono stati riconosciuti 2 anni e sette mesi di supervalutazione per servizio prestato all'estero. L'anno prossimo, al compimento del 57 anno, potrò optare per il pensionamento anticipato con 35 anni di contribuzione? Oppure, quando potrò andare in pensione con i 41 anni e rotti previsti dalla riforma Fornero?
Infine che differenza ci sarà a livello economico fra le due pensioni? Daniela
L'art. 24, comma 14, del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 lascia intatta la disciplina del pensionamento sperimentale (art. 1, comma 9, legge 243/04) per le lavoratrici donne che raggiungano entro il 31 Dicembre 2015, 35 anni di maturato contributivo e 57 anni di età (58 se lavoratrici autonome). Ritengo dunque che, in presenza dei predetti requisiti, tale possibilità possa essere utilizzata anche nel suo caso.
Il pensionamento anticipato, secondo la nuova Riforma Fornero, potrà invece essere raggiunto in presenza di un maturato contributivo minimo pari a 41 anni e 1 mese nel 2012, 41 anni e 5 mesi dal 2013, 41 anni e 6 mesi dal 2014, 41 anni e 10 mesi dal 2016. Tale pensionamento, pur potendo essere ottenuto indipendentemente dall'età anagrafica, prevede una penalizzazione sul trattamento pensionistico se, alla data del pensionamento, non siano stati raggiunti 62 anni di età anagrafica. La penalizzazione è dell'1% all'anno per ciascun anno prima dei 62 anni e del 2% per ogni anno prima dei 60 anni di età anagrafica.
La penalizzazione appena menzionata non viene tuttavia applicata sino al 31 Dicembre 2017 qualora l'anzianità contributiva minima (i 41 anni e i mesi appena menzionati, per intenderci) sia ottenuta tramite prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. La "sterilizzazione" della penalizzazione è il recente frutto del cd. emendamento sui lavoratori precoci contenuto nell'art. 6, comma 2-quater, Dl 216/2011.
Infine, venendo al trattamento economico, se opta per il pensionamento sperimentale subirà una decurtazione di circa un 10 - 15% del trattamento pensionistico per effetto del calcolo con il sistema totalmente contributivo pro rata (requisito indispensabile per l'accesso a tale pensionamento). Si tratta tuttavia di un dato molto approssimativo. Se attende invece il pensionamento anticipato - rientrando nell'emendamento precoci o raggiungendo almeno i 62 anni di età anagrafica ( requisiti tali da escludere le menzionate penalizzazioni di cui al paragrafo precedente) - non ci sarà alcuna decurtazione ad eccezione di quella derivante dal passaggio al sistema di calcolo contributivo pro rata per tutte le anzianità maturate successivamente al 1° Gennaio 2012.