Sono un disoccupato riconosciuto da Inps nel 2014 per Aspi e non più riconosciuto ora per Ape social dalla stessa Inps, a parità di condizioni. Deceduto il mio datore di lavoro nel 2014 con ditta cessata contestualmente in quanto lui unico titolare di studio architettura, ho avuto il riconoscimento della Aspi come disoccupato per 14 mesi. Le condizioni lavorative non sono cambiate, sempre disoccupato, per cui ho inoltrato domanda, tramite un Patronato, di Ape social avendone tutti i requisiti, compresa l’iscrizione continuata alle liste del Centro per l’Impiego, ma mi è stata respinta una prima volta con la motivazione “datore di lavoro deceduto”! (Vero, ma perchè non considerata valida?) Al successivo ricorso di giugno u.s. motivandolo con la precedente Aspi già riconosciutami da INPS, ho ricevuto un ulteriore rigetto con la motivazione che: nessuna prestazione è stata riconosciuta da Inps per le causali “licenziamento, dimissioni giusta causa, risoluzione consensuale, scadenza rapporto di lavoro..” Non è più contemplato il decesso del datore di lavoro con chiusura attività? Avendo l’Inps già accertato il mio status di disoccupato nel 2014, come può smentirsi ora? E come potrei agire?
L'Idennità di ape sociale è riconosciuta, tra l'altro, ai lavoratori dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966 a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Dal 1° gennaio 2018 sono stati inclusi anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Oltre a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito dei predetti eventi è necessario, altresì, che il lavoratore abbia concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante da almeno tre mesi. Si tratta di condizioni tassative, legislativamente previste, che non contemplano purtroppo (e stranamente) la situazione evidenziata dal lettore. Il riconoscimento della disoccupazione non comporta, peraltro, la necessaria inclusione nell'ape sociale essendo i requisiti di accesso ai due strumenti non del tutto coincidenti. Vi sono cioè alcune platee di soggetti che, pur avendo avuto diritto alla disoccupazione indennizzata, non soddisfano le condizioni per l'ape sociale (come ad esempio i lavoratori a termine).
Sono insegnante NON di ruolo (Scuola Primaria Statale), iscritto all'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX INPDAP -, con primo accredito contributivo a decorrere dal 12 ottobre 2006. Desidero sapere, per favore, se i CONTRIBUTI FIGURATIVI presi con l'indennità di disoccupazione (Disoccupazione, ASpI, NASpI), sono pienamente validi per il raggiungimento del requisito minimo di 20 (venti) anni di contributi per la pensione di vecchiaia. In merito, l'INPS - sede di Bari - ha risposto allo scrivente comunicando quanto segue: "I periodi di disoccupazione sono ricongiungibili a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2 legge 29/79 solo se sulla posizione assicurativa INPS (AGO) è stato accreditato almeno un giorno di contribuzione per effettivo lavoro effettuato". Sempre in merito, un Patronato, cui mi sono rivolto per lo stesso quesito, ha risposto che la contribuzione figurativa, anche nel mio caso, è pienamente utile, pur NON avendo alcun accredito contributivo nella Gestione INPS dipendenti privati.
La contribuzione figurativa in questione è pienamente utile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per il trattamento di vecchiaia. Tuttavia secondo la prassi Inps essa non può essere ricongiunta nella gestione pubblica in assenza di un versamento da lavoro effettivo nell'AGO. Nel caso di specie il lettore dovrà valutare, pertanto, lo strumento del cumulo gratuito dei periodi assicurativi al fine di valorizzare la contribuzione versata presso l'AGO ed ottenere la pensione di vecchiaia.
Buongiorno, sono un ex sott.le della G.diF. congedato nel mese di novembre 2017, con 39 anni ed 1 mese di contribuzione utile, per inabilità permanente al servizio d'istituto, SI idoneo al transito nei ruoli civili della P.A. Mi è stato riconosciuto il diritto a pensione di inabilità il motivo di cessazione dal servizio è "DISPENSA DAL SERVIZIO PER FISICA INABILITA' ALLE MANSIONI AI SENSI DELL'ART.29 L.599/54 LA PENSIONE DECORRE DAL 27/02/2018". La mia domanda è questa: con la pensione di inabilità che percepisco, posso svolgere attività lavorativo come dipendente e/o autonomo? e nel caso che decurtazione subirei della pensione? I trattamenti pensionistici privilegiati nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76 per i dipendenti civili dello Stato) sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti stabiliti dall’art. 72, comma II° della “legge finanziaria 2001” n. 388 del 23 dicembre 2000. Tale disposizione prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.