Il decreto legge 4/2019 consente ai lavoratori che hanno raggiunto entro il 31 dicembre 2021 62 anni e 38 anni di contributi di accedere alla pensione.

La Quota 100

L'articolo 14 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 ha introdotto dal 2019 la possibiltà di andare in pensione con il mix di 62 anni di età e 38 anni di contributi in aggiunta ai canali di pensionamento tradizionali previsti dalla Legge Fornero (cioè pensione anticipata e pensione di vecchiaia). La misura ha però carattere sperimentale: vale per chi matura i suddetti requisiti di 62 anni e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2021. Chi ha raggiunto i requisiti entro il 31.12.2021 acquisisce il diritto a pensionarsi anche successivamente al 31.12.2021 cristallizzando, cioè, il diritto a pensione.

Divieto di cumulo Reddito/Pensione

Viene ripristinato il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni) per rafforzare l'ingresso nel mercato di lavoro dei giovani (qui i dettagli). E' ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di 5mila euro lordi.

Finestre

La quota 100 vede, inoltre, il ritorno ad un sistema di finestre mobili differenziate tra settore privato e pubblici dipendenti: 3 mesi per i primi e 6 mesi per i secondi dalla data di maturazione dei requisiti. Con la prima uscita fissata al 1° aprile 2019 (per il settore privato che ha i requisiti entro il 31.12.2018) e al 1° agosto 2019 (per il settore pubblico che ha i requisiti entro il 29.1.2019). Le domande di pensionamento possono essere presentate a far data dal 29 gennaio 2019 (cfr: messaggio inps 395/2019). Qui il programma per verificare la data di uscita dopo la novella del Dl 4/2019.

Soggetti esclusi

E' fuori dalla quota 100, per espressa previsione, il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell'ordine e VV.FF) per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti nel Dlgs 165/97.

Contribuzione Utile

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualisiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa), fermo restando, per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia (Circ. Inps 11/2019). Ai fini del pensionamento l'articolo 14, co. 2 del Dl 4/2019 sancisce la facoltà di cumulare gratuitamente - ai sensi di quanto previsto con la legge 228/2012 -  la contribuzione mista cioè presente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della gestione separata dell'Inps nonchè delle gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO (sono fuori le casse professionali).

Trattamento di Fine Servizio

Per il pubblico impiego che accede alla quota 100 è prevista una dilazione nel pagamento della buonuscita rispetto ai termini ordinari. La penalità è parzialmente compensata dalla possibilità di chiedere l'anticipo del TFS per un importo sino a 45 mila euro tramite un prestito bancario (qui i dettagli).

Documenti: Il DL 4/2019 convertito con legge 26/2019; Circolare Inps 11/2019; Circolare Inps 10/2019; Messaggio Inps 395/2019; Messaggio inps 1551/2019; Circolare INPS 117/2019; Messaggio Inps 2251/2019; Circolare Inps 88/2019Messaggio Inps 54/2020;

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