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Ottava salvaguardia [Discussione Unificata]

04/11/2017 11:44#43873 da filomena59
Risposta da filomena59 al topic 8 salvaguardia
ciao Andrea,
ho letto anche io il post di Angelo ... e sicuramente e' come dice Adrobe...
grazie comunque!!
buon week end
F.

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04/11/2017 10:14#43870 da adrobe
Risposta da adrobe al topic 8 salvaguardia

andrea56 ha scritto: Buongiorno Nicola

ho avuto l'incubi questa notte causa questa discussione, infatti ho una notifica di Angelo Moiraghi che condivideva il mio concetto, ma non e' presente nel Forum, giuro non l'ho sognata.


Tranquillo, l'ho vista anche io, evidentemente poi è stata cancellata, forse perchè non si aveva la certezza di ciò che si è scritto.
Buon WE anche a te

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04/11/2017 09:35 - 04/11/2017 09:36#43868 da andrea56
Risposta da andrea56 al topic 8 salvaguardia
Buongiorno Nicola

ho avuto l'incubi questa notte causa questa discussione, infatti ho una notifica di Angelo Moiraghi che condivideva il mio concetto, ma non e' presente nel Forum, giuro non l'ho sognata.

Il tuo caso e' diverso da quello che sostengo io, prende in esame il fatto di poter pagare i contributi anche per i 6 mesi precedenti la domanda, io parlo dei contributi da versare, avendo l'autorizzazione, quelli che vanno dopo la fine della mobilita'.

Faccio presente che io sono autorizzato ai V.V. dal 2014 ho pagato solo 2 settimane inizio 2015 e poi mi sono fermato, la mia autorizzazione non e' scaduta infatti continuano ad arrivare i MAV, sono scaduti i termini di pagamento del 2015,2016 e i primi mesi del 2017.

Auguro a tutti un Buon WE
Ringraziano per il messaggio: filomena59

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04/11/2017 09:27#43867 da mario58
Risposta da mario58 al topic 8 salvaguardia
Sign. Nicola avrei un quesito da rivolgerle: mi hanno chiamato per LSU che sto svolgendo da 3 settimane,e ho un forte dubbio da chiarire, sono salvaguardato con la settima,termino la mobilità il 20 maggio 2018,e con la finestra di un anno ho decorrenza il 1 maggio 2019,ho letto in un comunicato sindacale on line, che i contributi durante questi lavori socialmente utili bisogna riscattarli per la misura della pensione,è vero questo?, Non è che per caso vengo danneggiato da questi LSU?,E altresì perchè secondo il centro dell'impiego,la norma che maturando la pensione durante la mobilità non si è obbligati a questi lavori soc. per me non è valida considerando la finestra e non la maturazione della pensione che nel mio caso sarebbe il 1 maggio 2018, e non 2019?,cosa c'entra la finestra mobile? Mi scuso per la domanda non proprio pertinente in questo forum,ma vorrei essere un pò tranquillo,non sempre in ansia causa queste continue complicazioni,la ringrazio per un eventuale chiarimento.

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04/11/2017 09:07#43866 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic 8 salvaguardia
Filomena, Andrea,
qui di seguito un esempio per i lavoratore in mobilità che può ususfruire della deroga dei 6 mesi.

Termine della mobilità: 31 dicembre 2015;
contributi al 31 dicembre 2015: 37 anni.

Il lavoratore d'esempio non poteva far parte di salvaguardie precedenti non avendo requisto anagrafico per perfezionare con la quota.

Presenta domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria entro il 2 marzo 2017(Circolare INPS n. 11/2017).
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrebbe versare contributi solo a partire dai 6 mesi precedenti al 2 marzo 2017 quindi da settembre 2016.
Ma in questo modo non potrebbe essere salvaguardato perché non riuscirà mai a perfezioanre 40 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018.
Usufruisce della deroga nel senso che i suoi contributi volontari possono riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità.
Risultato:
termine della mobilità al 31 dicembre 2018 con 40 anni di contributi e salvaguardia.

E il nostro amico è felice e contento...

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma
Ringraziano per il messaggio: filomena59

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03/11/2017 23:56 - 04/11/2017 00:22#43861 da angelo.moiraghi
Risposta da angelo.moiraghi al topic 8 salvaguardia
CARI TUTTI che siete nel cosiddetto "limbo" e vi state arrovellando con questa problematica del pagamento si/pagamento no dei c.v. in mancanza della lettera di salvaguardia: la questione è ostica da inquadrare e mi pare che Andrea56 abbia bene centrato "il concetto", anche se, come fatto notare da più persone, nell'esempio portato, almeno 3 mesi risultavano ancora "pagabili" regolarmente. Ma il concetto espresso è giusto e, secondo me, vale anche per coloro che hanno chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla c.v. contestualmente alla domanda di salvaguardia (cioè dopo il 1/1/2017), e si rifà proprio a quanto affermato nella circolare INPS 11/2017 nel periodo precedente a quello riportato da Andrea56, e cioè:

<<I lavoratori di cui al presente punto (i mobilitati, n,d,r,), ai fini dell’accesso alla salvaguardia, devono perfezionare i requisiti pensionistici (pre-Fornero, n.d.r. ) ..... omissis ...... entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, ovvero, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Tale versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,:

- può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa>>
(questo periodo, unitamente a quello successivo già riportato da Andrea56, è proprio quello che, secondo me, "copre" anche il caso di coloro che, avendo ottenuto l'autorizzazione alla c.v. contestualmente alla domanda di salvaguardia, quindi dopo il 1/1/2017, riceveranno la lettera di salvaguardia oltre la data termine della mobilità avendo, a questa data, periodi contributivi potenzialmente utili al raggiungimento del requisito pensionistico entro i 36 mesi dal termine della mobilità, i cui termini di pagamento saranno già scaduti; cioè si va in deroga ai famosi 6 mesi entro cui si devono generalmente pagare i c.v., ovvero si permette a costoro di pagare con c.v. periodi contributivi che, normalmente, non potrebbero più essere pagati)

<<- e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile >>(cioè i periodi contributivi validi per il raggiungimento del requisito previdenziale che possono essere pagati con c.v. dopo il termine della mobilità sono SOLO quelli relativi ai 36 mesi successivi il termine della stessa; come dire che la salvaguardia NON ammette la sanatoria con c.v. di eventuale carenza retributiva relativa a periodi precedenti la mobilità) !!

In pratica (a quanto mi pare possa portare il testo delle norme di salvaguardia e della circolare INPS 11/2017....) se la lettera di salvaguardia arriva successivamente al termine della mobilità, e oltre il limite di pagamento ammesso per periodi contributivi utili con c.v. al raggiungimento, in salvaguardia, del requisito previdenziale, il soggetto mobilitato ha comunque, entro 36 mesi, la possibilità di pagare con c.v. i periodi relativi ai 36 mesi successivi al termine della mobilità.

Ma che succede se il soggetto, ad esempio, dopo la mobilità deve pagare solo pochi mesi di c.v., mettiamo 4, per raggiungere il requisito previdenziale ?? Può pagarli quando vuole all'interno del periodo di 36 mesi dal termine della mobilità, per esempio nell'ultimo semestre utile, avendo come conseguenza il solo spostamento in avanti della decorrenza, .... o i 4 mesi di c.v. devono essere pagati senza soluzione di continuità con il termine della mobilità ???
Beh gente bella, .... devo confessarvi che non so rispondere a questa domanda !! Io personalmente però non rischierei nulla e pagherei i periodi di contribuzione volontaria necessari al raggiungimento del requisito previdenziale senza soluzione di continuità con il termine della mobilità (cioè a partire dalla settimana contributiva immediatamente successiva al termine della mobilità) !!

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