Incremento non retroattivo
Per effetto della suddetta modifica normativa a decorrere dal 20 luglio 2020 gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti potranno godere di un aumento dei relativi trattamenti assistenziali sino a 651,51 euro mensili (x 13 mensilità). L'aumento non è riconosciuto a tutti i titolari ma solo a coloro che rispettano un reddito annuo: a) personale non superiore a 8.469,63 se trattasi di beneficiario non coniugato; b) personale non superiore a 8.469,63 e coniugale non superiore a 14.447,42 se trattasi di beneficiario coniugato. Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura (anche quelli esenti da irpef) con l'esclusione del reddito della casa di abitazione di cui è proprietario il pensionato o il coniuge, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento di ogni tipo, l'importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia. Non ci sono effetti retroattivi, quindi non saranno corrisposti arretrati riferiti a periodi temporali anteriori al 20 luglio 2020.
Si noti, pertanto, che l'incremento avrà un perimetro di applicazione più ristretto rispetto alle platee attualmente beneficiarie delle prestazioni di invalidità civile. Chi non avrà titolo all'aumento continuerà a fruire della prestazione nella misura base (es. 286,81€ nel 2020).
Gli effetti
Sostanzialmente a seguito della novella: 1) gli invalidi civili totali con età compresa tra 18 e 59 anni potranno godere di un aumento della pensione di invalidità civile dagli attuali 286,81 euro al mese sino ad un massimo di 651,51€ euro al mese (+364,7€); 2) i sordomuti con età compresa tra 18 e 59 anni potranno godere di un aumento della pensione speciale da 286,81 euro al mese sino ad un massimo di 651,51€ euro al mese (+364,7€); 3) i ciechi civili assoluti con età compresa tra 18 e 59 anni potranno godere di un aumento della pensione da 310,17€ (se non ricoverati) sino ad un massimo di 651,51€ al mese (+ 341,34€) e da 286,81 euro al mese (se ricoverati) sino ad un massimo di 651,51€ al mese (+ 364,7€).
Beneficiano dell'incremento anche i titolari di pensione di inabilità assoluta di cui alla legge 222/1984 di età compresa tra 18 e 59 anni (a prescindere dall'anzianità contributiva maturata) se il predetto importo risulta inferiore a 651,51 euro mensili (sempre in presenza dei requisiti reddituali sopra esposti).