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Riforma Pensioni, Baretta conferma: piu' flessibilita' entro fine anno
"Servono degli aggiustamenti alla Riforma Fornero come la flessibilità in uscita. Consentire cioè ai lavoratori di non essere inchiodati a all'asticella fissata dalla Fornero, che ormai è tra i 66 e i 67 anni, ma di poter uscire qualche anno prima"
Kamsin Prelievo di solidarietà sugli assegni più alti e flessibilità in uscita. Il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, promuove due punti cardine della svolta previdenziale annunciata dal presidente Inps in una intervista rilasciata oggi al Quotidiano Nazionale.
Boeri sta proseguendo nell'operazione trasparenza: ora è toccato ai ferrovieri vedere pubblicati i conti previdenziali della categoria. La valenza politica è forte... «Assolutamente sì. Sì consente ai cittadini di avere un rapporto diretto con l'Inps, sulla scia di quello che sta facendo anche il governo».
C'è il rischio di alimentare un sentimento negativo verso alcune categorie? «Al contrario. La trasparenza è uno strumento di democrazia e consente di avere gli elementi per andare a correggere eventuali storture. Bisogna farsi carico delle conseguenze, questo è fuori discussione...».
Ad esempio applicando il contributo di equità che propone Boeri? «Dipende dalle soglie perché vanno tutelate le pensioni medio-basse. Bisogna intervenire non a tabula rasa ma solo in quelle situazioni in cui sono state percepite pensioni con un valore superiore ai contributi versati. Questo è un criterio molto corretto e di equità. L'operazione è buona ma bisogna poi vedere come applicarla».
Quale potrebbe essere una soglia ragionevole? «Su questo va fatta una discussione con una responsabilità collettiva sia delle istituzioni sia del governo».
Dopo la cura Fornero il sistema pensioni richiede altre medicine? «La struttura di fondo c'è ed è quella delle riforme fatte in questi anni. Servono però degli aggiustamenti, come la flessibilità in uscita. Consentire cioè ai lavoratori di non essere inchiodati a all'asticella fissata dalla Fornero, che ormai è tra i 66 e i 67 anni, ma di poter uscire qualche anno prima con un assegno ridotto".
Lasciare libertà di scelta è prioritario, anche tenendo conto dell'esigenza di un ricambio del mix generazionale nel mondo del lavoro». A che punto siamo? «Poletti ci sta già lavorando con il contributo attivo dell'Inps. Mi auguro che sulla flessibilità in uscita si possano prospettare ipotesi in tempi brevi».
Boeri propone anche una sorta di reddito minimo per gli over 55 governo ci sta pensando? «E un tema controverso. Bisogna evitare di depotenziare l'intervento a favore della costruzione di soluzioni occupazionali, la parte assistenziale deve essere limitata all'emergenza vera e propria».
Si torna a parlare di spending review. Nella previdenza ci sono ancora sacche di privilegio sulle quali agire? «Il concetto privilegio è sul valore complessivo della pensione. Pensioni alte o altissime richiedono un intervento per ristabilire il massimo dell'omogeneità possibile tra le diverse situazioni. Ma è un tema che va affrontato con estrema delicatezza».
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Zedde
730 precompilato, così cambiano i controlli e le sanzioni
L'assistenza di un Caf o di un professionista sarà ancora necessaria laddove il contribuente debba apportare modifiche alla dichiarazione precompilata dall'Agenzia delle Entrate.
Kamsin Dal 15 Aprile per la prima volta lo Stato non chiederà ai cittadini informazioni già in suo possesso per la compilazione del modello 730. E questo è, sicuramente, un gran passo in avanti. Peccato manchino i dati sulle spese sanitarie, che debutteranno solo nel 2016. Dato che il 70 per cento dei contribuenti fa la dichiarazione proprio per recuperare, parzialmente, quanto speso dal medico o in farmacia in pratica due 730 precompilati su tre saranno da correggere e da rifare facendo venir meno molti dei vantaggi previsti dalla normativa in caso di accettazione sic et simpliciter della dichiarazione. In tal caso l'aiuto di un Caf o di un professionista sarà indispensabile.
Infatti, a seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), è prevista una diversa procedura sui controlli documentali che può esporre il contribuente a determinate conseguenze. Vediamo perchè.
Se la dichiarazione è accettata dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta
Il contribuente che accetta il modello 730 precompilato, senza apportare modifiche , e lo presenta direttamente o tramite il sostituto d’imposta, ha i seguenti vantaggi:
- - non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali:
- - non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.
Si ricorda che la dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta. Per esempio, quando: quando vengono modificati i dati anagrafici, senza però modificare il comune del domicilio fiscale; se viene indicato o variato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico; se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio; se si indica di non voler versare l’acconto o di volerlo effettuare in misura inferiore a quanto calcolato.
Se la dichiarazione è modificata dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta
Se, invece, il contribuente modifica la precompilata (direttamente o tramite il sostituto d’imposta), l’Agenzia eseguirà il controllo formale su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni (banche, assicurazioni ed enti previdenziali).
Si ricorda che la dichiarazione precompilata è trasmessa con modifiche se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (per esempio, l’eliminazione di un reddito o di un onere e l’aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo).
Se la dichiarazione è trasmessa tramite un Caf o un professionista abilitato
Per i contribuenti che presentano il modello 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un Caf o un professionista abilitato, i controlli su tutti i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista; inoltre non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.
Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente al Caf o al professionista. Questi ultimi, infatti, sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma di imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, salvo i casi di condotta dolosa di quest’ultimo. Il vantaggio per il contribuente è dunque evidente: se ci sono delle ulteriori detrazioni da conteggiare e si commette un errore (materiale) sulla somma da versare le sanzioni saranno a carico del professionista o il Caf e non del contribuente.
Il controllo sui contribuenti. L’Agenzia può però sempre controllare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per poter fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti. Per esempio, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
Le Rettifiche. Se, dopo aver trasmesso la dichiarazione, Caf o professionisti si accorgono di aver commesso errori, dopo aver avvisato il contribuente, possono trasmettere entro il 10 novembre una dichiarazione rettificativa. Se il contribuente non intende presentare la dichiarazione rettificativa, i Caf e i professionisti possono trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati corretti. In entrambi i casi gli intermediari saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.
In definitiva qualora solo qualora non si debbano effettuare modifiche, il 730 precompilato può essere accettato con il fai-da-te. In tutti gli altri casi può essere utile rivolgersi ad un professionista. Almeno fin quando non entreranno nella dichiarazione anche le spese sanitarie e quelle mediche.
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Zedde
Claudio Ferolla - Ufficio studi Ordine nazionale dottori Commercialisti
Statali, pubblicato in Gazzetta il fondo per la mobilità
Il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello stato valuterà le richieste di accesso al fondo e provvederà alla loro autorizzazione.
Kamsin E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 20 Dicembre 2014 con la dote di 30 milioni dal 2015 per finanziare le diverse forme di mobilità previste nel Dl 90. In sede di prima applicazione il fondo per la mobilità finanzierà prioritariamente, la mobilità degli uffici giudiziari e la mobilità connessa ai soprannumerari derivanti dall'applicazione della legge Delrio sul riordino delle province. In pratica le risorse saranno utilizzate per finanziare il trasferimento di poco piu' di mille addetti dalle amministrazioni provinciali agli uffici giudiziari.
I destinatari L'articolo 2 del Dpcm prevede che il fondo potrà essere utilizzato, sempre, però, nei limiti della disponibilità del medesimo:
1. nei casi in cui lo prevedano specifiche disposizioni di legge;
2. nell'ipotesi di «mobilità funzionale»;
3. nelle ipotesi di «mobilità volontaria» e «mobilità obbligatoria», purché riconducibili alla fattispecie della mobilità neutrale per la finanza pubblica e finalizzate a rimediare a conclamate situazioni di carenza d'organico dell'amministrazione ricevente e senza la piena disponibilità di risorse finanziarie nel proprio bilancio.
Le amministrazioni pubbliche, per accedere al Fondo, dovranno dichiarare nel bando che intendono avvalersi del Fondo della mobilità. Invece gli enti a cui appartengono i lavoratori interessati al passaggio diretto e che daranno il nulla osta dovranno, a loro volta, impegnarsi a versare al fondo le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale che sarà trasferito.
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Zedde
Pensioni, anche i sarcerdoti lavoreranno 4 mesi in piu' dal 2016
Anche i sacerdoti iscritti al Fondo Clero subiranno dal prossimo 1° gennaio 2016 l'adeguamento alla speranza di vita di 4 mesi. E' l'effetto della legge 122/2010.
Kamsin Dal primo gennaio 2016 anche l'età di accesso alla pensione degli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica subiranno un aumento secco di altri quattro mesi. Così ha disposto la Circolare Inps 63/2015 e il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014.
Com'è noto i trattamenti erogati dal Fondo, stante la sua particolare natura, non sono stati interessati dalla riforma pensionistica Monti/Fornero destinata all’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della stessa ma al Fondo è applicabile comunque la disciplina dedicata alla speranza di vita. Secondo l'Inps la speranza di vita è un provvedimento a carattere generale, valido per tutte le forme di previdenza (quindi non solo quelle sostitutive ed esclusive dell'AGO) ma dalla manovra anticrisi del 2009, il decreto 78, in seguito ritoccato dalla legge 122/2010.
Per ottenere la pensione di vecchiaia sarà dunque necessario raggiungere i 68 anni e 7 mesi unitamente ad un minimo di 20 anni di contributi oppure 65 anni e 7 mesi unitamente a 40 anni di contributi. Il Fondo, infatti, non eroga un trattamento pensionistico indipendente dall’età anagrafica come invece accade nelle forme previdenziali dell'AGO (ai sensi di quanto previsto dall'art 42 della legge 488/1999). Una volta raggiunti questi requisiti la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo.
Il Fondo Clero. Gli iscritti al Fondo sono i sacerdoti secolari e i ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica. Il Fondo, che ha una peculiarità importante, poiché non è incompatibile con l’assicurazione generale obbligatoria e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative di questa, ha come finalità quella di gestire gli obblighi contributivi degli iscritti e di provvedere alla liquidazione delle prestazioni degli stessi, assicurando loro, al contempo, la tutela previdenziale.
Per poter far parte del Fondo in questione, è richiesta la cittadinanza italiana e la residenza nel nostro Paese, tranne nel caso in cui i soggetti interessati siano sacerdoti italiani impegnati in missioni all’estero oppure sacerdoti stranieri con servizio pastorale in Italia. Oltre alla prestazione di vecchiaia il Fondo eroga la pensione di invalidità che viene concessa nel caso in cui l’assicurato possa far valere almeno 5 anni di contribuzione, oltre ovviamente ai requisiti sanitari; la pensione ai superstiti invece spetta ai familiari aventi diritto di colui che possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versati al Fondo, al momento del decesso. La pensione a carico del Fondo è cumulabile con le pensioni a carico degli altri ordinamenti pensionistici limitatamente ai due terzi dell’importo; tale somma, trattenuta sulla pensione, viene devoluta a favore del Fondo stesso.
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Gianfranco Curro' - Patronato Acli
Pensioni, l'assegno al figlio che prosegue gli studi spetta sino a 26 anni
Chiarimenti per i figli iscritti agli istituti tecnici superiori equiparati ai corsi di laurea. Il diritto all'assegno spetta non oltre il 26° anno di età.
Kamsin La legge riconosce il diritto alla pensione ai superstiti ai figli che si trovino in determinate condizioni (età, convivenza, mantenimento, inabilità, attività lavorativa). Nel caso del figlio minore, il diritto sussiste a prescindere da ogni altra eventuale ulteriore condizione e cessa al compimento del diciottesimo anno di età, a meno che non prosegua negli studi.
In altri termini, il figlio orfano diventato nel frattempo maggiorenne non inabile potrà continuare a percepire l'assegno solo se iscritto a una scuola media o professionale entro il limite di età dei 21 anni, oppure se iscritto all'università per la durata legale del corso di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni di età.
Nell'ambito della riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, il D.1. n. 7 del 2007 ha previsto la creazione degli Istituti tecnici superiori. Questi offrono una specifica offerta formativa non universitaria finalizzata a rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.
I percorsi Its normalmente durano quattro semestri e richiedono, quale titolo di accesso, il diploma di istruzione secondaria superiore. Per particolari figure, essi possono avere anche durata superiore, nel limite massimo di sei semestri. Al termine del percorso scolastico vengono riconosciuti crediti formativi universitari e viene rilasciato il diploma di tecnico superiore, valido ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e all'esame di Stato per le varie professioni.
Vista la natura non universitaria di questi corsi, si è posta in più sedi la questione interpretativa se i diplomi rilasciati dagli Istituti tecnici superiori possano essere equiparati ai titoli universitari ai fini del diritto alla pensione ai superstiti. Recependo un parere del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, l'Inps ha chiarito che l'iscrizione agli Its debba essere equiparata all'iscrizione a corsi universitari e come tale è da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del diritto e/o proroga della pensione ai superstiti.
In ogni caso, precisa l'istituto, la qualifica di studente universitario si perde con il conseguimento del diploma Its nei limiti di durata del percorso previsto dal bando, e comunque al compimento del 26° anno di età in caso di iscrizione a un successivo corso di laurea o perfezionamento.
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A cura di Paolo Ferri, Patronato Acli
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Riforma Lavoro, stop alle collaborazioni a progetto dal 1° gennaio 2016
L'impianto complessivo del decreto non è stato alterato: resta lo stop alle collaborazioni a progetto fittizie a partire dal 1° gennaio 2016.
Kamsin E' stato sbloccato il decreto sul riordino dei contratti attuativo della legge delega di Riforma del Mercato del Lavoro. Dopo i rilievi sollevati dalla Ragioneria dello Stato, il Governo ha raggiunto un accordo sullo schema di decreto che sarà ora trasmesso alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato per l'acquisizione dei rispettivi pareri (non vincolanti).
La Ragioneria, come si ricorderà, aveva sollevato riserve considerando che un collaboratore iscritto alla gestione separata ha un'aliquota contributiva del 30,72% o del 27,72%, ma se viene assunto con contratto a tempo indeterminato nel 2015 l'Erario avrebbe dovuto pagare una decontribuzione (fino a 8.060 euro l'anno per tre anni); costi che non erano stati correttamente preventivati dall'esecutivo ed erano finiti sotto la lente della Rgs. Il Governo è riuscito però a mantenere inalterato l'impianto del provvedimento aumentando di 100 milioni la dote per l'incentivo ai contratti a tempo indeterminato, oltre alle risorse fissate dalla legge di Stabilità. Le nuove risorse copriranno circa 18mila conversioni di collaborazioni, in aggiunta alle 36mila già previste quest'anno.
Come cambia il lavoro a progetto. La principale novità del decreto sul riordino dei contratti è proprio lo stop alle collaborazioni a progetto. Il decreto definisce il concetto di lavoro subordinato (prestazioni reiterate secondo un orario definito dal committente, eseguite in base a ordini gerarchici) e stabilisce un periodo transitorio. Alla fine di questo periodo (1° gennaio 2016) verranno cancellate le collaborazioni a progetto, e ciò che rientra nell'area del lavoro subordinato sarà assorbito dal nuovo contratto a tutele crescenti. Faranno eccezione le collaborazioni previste da accordi siglati dalle confederazioni più rappresentative; le prestazioni che richiedono l'iscrizione all'albo; in organi di amministrazione e controllo delle società; per attività sportive; per il pubblico impiego (fino al 1° gennaio 2017).
C'è inoltre una sanatoria che spinge alla regolarizzazione delle collaborazioni fittizie. Sino al 31 dicembre 2015 per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori con, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e titolari di partita Iva non scatteranno delle violazioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi all'erronea qualificazione dei rapporto di lavoro pregresso (ad eccezione delle violazioni già accertate).
Sul fronte apprendistato, si unificano il 1° e 3° livello (per la qualifica, il diploma professionale e di scuola superiore), sulla base del modello duale tedesco. Vengono cancellati associazione in partecipazione e jobs sharing, mentre per lo staff leasing si profila la cancellazione delle causali. Nessuna novità per i contratti a termine, resta confermato il tetto massimo di durata di 36 mesi, comprensivo di 5 proroghe.
Nel decreto c'è spazio anche per il demansionamento. Il datore di lavoro potrà modificare unilateralmente le mansioni nei casi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, quando cioè sussistono ragioni tecnico-produttive oggettive. Alla novità si arriva tramite la riscrittura dell'articolo 2103 del codice civile: il lavoratore può essere assegnato a mansioni di un livello di inquadramento inferiore, una scelta che può essere fatta anche tramite la contrattazione collettiva.Il lavoratore 'demansionato" ha diritto però alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento.
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Zedde
Pensioni, Parente (Pd): a breve partirà il censimento online degli esodati
La Sottocommissione Esodati di Palazzo Madama procederà all'acquisizione dei dati del censimento al fine di studiare e proporre ulteriori interventi in materia di salvaguardia.
Kamsin "Il censimento dei lavoratori esodati esclusi dalle attuali sei tutele varate dal Parlamento sarà a disposizione sul sito del senato entro pochi giorni". Lo ricorda in una nota la titolare della Sottocommissione Esodati di Palazzo Madama, Annamaria Parente (Pd).
Com'è noto si tratta di un'indagine online - concordata con i Comitati degli esodati - con lo scopo di accertare quanti siano numericamente i lavoratori rimasti attualmente esclusi dai sei provvedimenti di salvaguardia e sarà la base per procedere ad un ulteriore intervento in materia.
La bozza del censimento è stata già diffusa in anteprima dai lavoratori che hanno preso parte all'incontro con la Sottocommissione Esodati presso la Commissione Lavoro di Palazzo Madama nei giorni scorsi. Il documento chiede ai lavoratori la compilazione di un questionario volto a comprendere le cause che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro; l'esatta data di cessazione del rapporto di lavoro; l'eventuale prosecuzione di attività lavorativa (autonoma o subordinata) successivamente alla cessazione dal lavoro con le retribuzioni maturate.
Una ulteriore sezione della scheda è destinata a comprendere la situazione contributiva del lavoratore alla data attuale con l'indicazione della (eventuale) contribuzione volontaria e di quella figurativa maturata.
Dovrebbe restare facoltativa, invece, la compilazione del campo dedicato alla situazione reddituale del nucleo familiare del lavoratore, un punto sul quale si era battuta la Rete dei Comitati. Dal canto loro i Comitati, nonostante le aperture del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, e del Presidente dell'Inps, Tito Boeri, ad una revisione della Legge Fornero entro fine anno, continuano a restare scettici. Secondo i Comitati è necessario piuttosto garantire un'estensione dei termini per la fruizione delle salvaguardie utilizzando, eventualmente, i denari del Fondo Esodati rimasti inutilizzati.
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Zedde
730 precompilato, si parte il 15 Aprile. Ecco le cose da sapere
Pensionati e lavoratori dipendenti potranno accedere al nuovo modello a partire dal 15 aprile e, per restituirlo, avranno tempo fino al 7 luglio.
Kamsin Conto alla rovescia per la dichiarazione dei redditi precompilata. 20 milioni di contribuenti in tutta Italia, soprattutto pensionati e lavoratori dipendenti, si troveranno davanti, a partire dal prossimo 15 aprile e sino al 7 Luglio, il modello precompilato spedito dalle Entrate. Il modello 730 sarà disponibile per lavoratori per i quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso all'Agenzia, nei termini, la Certificazione Unica. Inoltre, per poter ricevere la dichiarazione precompilata, bisogna aver presentato, per l'anno d'imposta 2013, il modello 730, il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini.
Il 730 non arriverà a casa, come si era pensato all'inizio, ma viaggerà su canali esclusivamente digitali. Bisognerà andare sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, dove già adesso sono disponibili video di spiegazione, risposte ai dubbi frequenti, materiale di supporto. Per accedere al modello servirà un codice pin per i servizi telematici. Lo si potrà chiedere on line, per telefono o presso gli uffici dell'amministrazione fiscale. In alternativa, ci si potrà servire del pin Inps o della Carta nazionale dei servizi, la smart card per comunicare in digitale con la Pa. La procedura non andrà necessariamente gestita in prima persona: si potrà anche delegare un Caf o un professionista, come il proprio commercialista.
Una volta scaricato il modello il contribuente dovrà decidere se accettare la dichiarazione così come arriverà dall'Agenzia delle Entrate e chiudere la partita con il fisco oppure chiedere modifiche e integrazioni con il rischio di attivare controlli successivi. Infatti se il 730 precompilato viene accettato senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, nei confronti del contribuente non verrà eseguito il controllo documentale, che, qualora ci si rivolga a loro, sarà in capo a Caf e professionisti che appongono il visto di conformità. A loro carico anche eventuali differenze di imposte, interessi e sanzioni in caso di visto di conformità infedele, a meno che non ci sia condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Per l'elaborazione del modello le Entrate utilizzeranno i numeri contenuti nelle certificazioni dei sostituti di imposta (ad esempio, i datori di lavoro sui loro dipendenti), i dati dell'anagrafe tributaria e quelli messi a disposizione da altri soggetti, come banche, assicurazioni ed enti previdenziali. In sostanza, l'amministrazione fiscale partirà dalla dichiarazione dell'anno precedente, raccoglierà informazioni sui redditi da lavoro dipendente, sulle pensioni e sulle prestazioni occasionali, sugli F24 pagati, sugli acquisti di immobili e le locazioni, sulle possibili detrazioni (ad esempio sulla casa e il risparmio energetico) e metterà tutto dentro la dichiarazione precompilata.
Dal 2016, poi, saranno presenti anche le spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta e altre spese comuni, come ad esempio le tasse per l'iscrizione all'università. Quindi, in caso di importi molto rilevanti pagati su questo fronte, bisognerà prendere in considerazione la richiesta di modifiche, almeno per quest'anno.
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Pensioni, Inps: ai ferrovieri pensione piu' alta rispetto a quanto versato
L'Inps ha preso in considerazione 50mila pensioni di persone andate in pensione dopo il 2000 che rappresentano un terzo delle prestazioni erogate dal fondo.
Kamsin Il 96% delle pensioni erogate ai ferrovieri subirebbe una riduzione se calcolata col metodo contributivo, e più di una pensione su 4 una riduzione superiore al 30%. E' quanto emerge dalla terza operazione Porte aperte Inps che questa volta ha analizzato le prestazioni degli iscritti al Fondo Speciale Fs. Nel 2013 il fondo ha avuto un disavanzo di 4,2 miliardi.
Nel Fondo speciale sono iscritti i dipendenti delle Ferrovie assunti prima del 1 aprile 2000, i dipendenti della Holding delle Ferrovie (assunti anche successivamente) e gli ex dipendenti FS (trasferiti per mobilità ad amministrazioni pubbliche) che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo speciale FS. Il Fondo - spiega l'Inps all'interno di una scheda su "Porte aperte" dopo quelle pubblicate sui piloti e sui dirigenti dell'industria, era già in rosso prima del suo passaggio all'Inps e, dal 1973, i suoi squilibri gestionali sono a carico del bilancio dello Stato. Dal trasferimento della gestione in Inps i risultati economici annuali sono stati sempre negativi anche per il progressivo peggioramento del rapporto tra iscritti e pensionati, dovuto al fatto che i lavoratori assunti dalle società appartenenti alla Holding FS dopo il 1 aprile 2000 vengono iscritti al Fondo Lavoratori Dipendenti (FPLD) e non più al Fondo speciale.
Dalla scheda Inps emerge come, a causa delle regole sul pensionamento, in passato più generose di quelle attuali, la maggioranza dei ferrovieri con pensioni liquidate tra il 2000 e
il 2014 abbia importi di pensione superiori di almeno il 20% a quello che avrebbero avuto con il calcolo contributivo. In particolare il 36% gode di un importo tra il 20% e il 30% superiore, il 19% di un importo superiore tra il 30% e il 40% mentre l’8% ha importi superiori a quelli del contributivo del 40%. Solo il 2% ha importi inferiori di più del 10% di quanto avrebbe ottenuto con il metodo contributivo.
Le deviazioni dal contributivo sono più forti per chi va in pensione prima. «Ad esempio - si legge nella scheda - un ferroviere andato in pensione nel 2010 all’età di 59 anni (era ancora possibile con le quote età e anzianità) con una pensione lorda mensile di 3.240 euro percepisce una prestazione di 583 euro più alta di quella che avrebbe ottenuto con il ricalcolo contributivo; una persona andata in pensione all’età di 63 anni nel 2013 vedrebbe il suo assegno pensionistico ridursi di circa 335 euro passando da 3.525 euro lordi a 3.190.
Per la scheda sono state prese in considerazioni 50.000 pensioni (di persone andate in pensione dopo il 2000) che rappresentano un terzo delle pensioni del fondo. Al momento il Fondo eroga 151.000 pensioni di vecchiaia e anzianità (e anticipate) con un importo medio di 25.000 euro, 1.400 pensioni di invalidità/inabilità e 67.000 pensioni di reversibilità (14.000 euro in media). Nel 2015 le nuove pensioni di vecchiaia, anzianità e anticipate saranno 1.700 per un importo medio di 32.000 euro.
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Riforma Pensioni, alla Camera arriva il ddl sulla quota 100. Ecco le misure
E' stato depositato in Commissione Lavoro il disegno di legge che intende introdurre il pensionamento con la cd. quota 100 a partire dal 1° gennaio 2016.
Kamsin In pensione a partire da 62 anni e 38 di contributi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2021. E senza riduzioni sull'assegno. E' questa la sintesi della proposta di legge presentata ieri in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati da Cesare Damiano e Maria Luisa Gnecchi (Pd). Si tratta della cd. quota 100, un'iniziativa che sino ad oggi era stata anticipata solo a "voce" dallo stesso Presidente della Commissione Lavoro, Cesare Damiano, e che ora viene tradotta in un progetto di legge ufficiale (il ddl 2945).
I contenuti. L'idea parte tuttavia dal presupposto di ripristinare - ai fini della maturazione di un diritto a pensione - del meccanismo delle quote, cioè della somma dell'età anagrafica del lavoratore unitamente ad un requisito contributivo, come accadeva prima della Riforma Fornero. Il provvedimento si rivolge sia ai lavoratori dipendenti che autonomi iscritti alla previdenza pubblica che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 Dicembre 2021.
Nello specifico il ddl consente l'uscita in presenza di un'età anagrafica minima di 62 anni e 35 anni di contributi piu' il contestuale perfezionamento della quota 100 valore determinato, per l'appunto, tramite la somma di età anagrafica e di quella contributiva. A conti fatti questo valore potrebbe essere centrato con 62 anni e 38 anni di contributi; con 63 anni e 37 di contributi; con 64 anni e 36 di contributi o ancora con 65 anni e 35 di contributi (si vedano le caselle in verde nella tabella per identificare le combinazioni possibili).
Per i lavoratori autonomi l'asticella viene spostata di un anno in avanti: fermo restando il requisito minimo di 35 anni di contributi servono almeno 63 anni di età ed il contestuale raggiungimento della quota 101. L'assegno per gli autonomi può essere agguantato quindi, ad esempio, a partire dai 63 anni di età purchè ci sia un'anzianità contributiva di almeno 38 anni.
La proposta si inserisce in quel contesto di misure all'esame della Camera per flessibilizzare le uscite ed era stata piu' volte annunciata dall'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano. "E' una scialuppa di salvataggio per coloro che, ultrasessantenni, sono rimasti penalizzati dalla Riforma Fornero" ha ricordato Damiano. "Vogliamo restituire ai lavoratori quella serenità perduta nel corso degli ultimi anni, caratterizzati da un completo stravolgimento del sistema previdenziale, attraverso la previsione di un ampio periodo di transizione all’interno del quale consentire l’accesso al trattamento pensionistico al conseguimento di determinati requisiti anagrafici e contributivi" ha concluso Damiano.
Costoro infatti, pur avendo 36-38 anni di contributi alle spalle sono costretti a traguardare i 67 anni per la pensione di vecchiaia mentre, con la proposta in parola, potrebbero anticipare l'uscita di almeno un paio di anni.
Il ddl, che ora sarà incardinato in Commissione Lavoro, a differenza di un'analoga proposta presentata nell'Aprile 2013 dagli stessi firmatari, non prevede riduzioni dell'assegno pensionistico.
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