Pensioni, anche i sarcerdoti lavoreranno 4 mesi in piu' dal 2016

Gianfranco Curro' Sabato, 04 Aprile 2015
Anche i sacerdoti iscritti al Fondo Clero subiranno dal prossimo 1° gennaio 2016 l'adeguamento alla speranza di vita di 4 mesi. E' l'effetto della legge 122/2010.

Kamsin Dal primo gennaio 2016 anche l'età di accesso alla pensione degli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica subiranno un aumento secco di altri quattro mesi. Così ha disposto la Circolare Inps 63/2015 e il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014.

Com'è noto i trattamenti erogati dal Fondo, stante la sua particolare natura, non sono stati interessati dalla riforma pensionistica Monti/Fornero destinata all’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della stessa ma al Fondo è applicabile comunque la disciplina dedicata alla speranza di vita. Secondo l'Inps la speranza di vita è un provvedimento a carattere generale, valido per tutte le forme di previdenza (quindi non solo quelle sostitutive ed esclusive dell'AGO) ma dalla manovra anticrisi del 2009, il decreto 78, in seguito ritoccato dalla legge 122/2010.

Per ottenere la pensione di vecchiaia sarà dunque necessario raggiungere i 68 anni e 7 mesi unitamente ad un minimo di 20 anni di contributi oppure 65 anni e 7 mesi unitamente a 40 anni di contributi. Il Fondo, infatti, non eroga un trattamento pensionistico indipendente dall’età anagrafica come invece accade nelle forme previdenziali dell'AGO (ai sensi di quanto previsto dall'art 42 della legge 488/1999). Una volta raggiunti questi requisiti la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo.

Il Fondo Clero. Gli iscritti al Fondo sono i sacerdoti secolari e i ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica. Il Fondo, che ha una peculiarità importante, poiché non è incompatibile con l’assicurazione generale obbligatoria e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative di questa, ha come finalità quella di gestire gli obblighi contributivi degli iscritti e di provvedere alla liquidazione delle prestazioni degli stessi, assicurando loro, al contempo, la tutela previdenziale. 

Per poter far parte del Fondo in questione, è richiesta la cittadinanza italiana e la residenza nel nostro Paese, tranne nel caso in cui i soggetti interessati siano sacerdoti italiani impegnati in missioni all’estero oppure sacerdoti stranieri con servizio pastorale in Italia. Oltre alla prestazione di vecchiaia il Fondo eroga la pensione di invalidità che viene concessa nel caso in cui l’assicurato possa far valere almeno 5 anni di contribuzione, oltre ovviamente ai requisiti sanitari; la pensione ai superstiti invece spetta ai familiari aventi diritto di colui che possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versati al Fondo, al momento del decesso. La pensione a carico del Fondo è cumulabile con le pensioni a carico degli altri ordinamenti pensionistici limitatamente ai due terzi dell’importo; tale somma, trattenuta sulla pensione, viene devoluta a favore del Fondo stesso.

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