Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Ricongiunzione dei contributi, quali sono i vantaggi
Giovedì, 06 Marzo 2014Lavoro nella pubblica amministrazione e sono nato nel 1975; ho tre anni e tre mesi di contribuzione accreditati presso l'Inps e li vorrei ricongiungere con quelli che ho accreditato presso le casse ex Inpdap. L'Istituto mi ha detto che dovrò pagare circa 8.900 euro ma potrei avere una deduzione fiscale. Cosa ne pensa l'esperto? Tonino.
Effettivamente la ricongiunzione in questo caso potrebbe essere conveniente in quanto, oltre alla possibilità di ottenere una deduzione fiscale ai fini dell'IRPEF, la pensione potrà essere ottenuta con tre anni di anticipo rispetto alle nuove norme posto che i tre anni accreditati presso l'Inps possono essere valorizzati e quindi recuperati. Questa circostanza consente evidentemente di ammortizzare il costo che il lettore dovrà sborsare per ricongiungere i contributi.
Qualora invece non si proceda alla ricongiunzione, il lettore potrebbe al più utilizzare tale contribuzione per ottenere una pensione supplementare dopo il conseguimento della pensione nella gestione ex Inpdap.
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Pensioni 2014, la penalizzazione non finisce mai di avere effetto
Venerdì, 07 Marzo 2014Sono una lavoratrice nata nel 1956 dipendente del settore privato. Considerando che nel 2014 avrò raggiunto 41 anni di contributi volevo sapere quando potrò andare in pensione e a che penalizzazione andrò incontro. Inoltre la penalizzazione mi seguirà per tutta la vita oppure ad un certo punto verrà meno? Diana
Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 quater del Dl 216/2011 la lettrice non subirà la penalità qualora perferzioni un maturato contributivo di 41 anni di 6 mesi attraverso sola contribuzione effettiva da lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonche' per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si ricorda comunque che qualora vi sia la penalizzazione essa accompagnerà l'interessato per tutta la vita in quanto essa non cesserà mai di avere effetto.
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Contributi all'estero, sì alla totalizzazione
Mercoledì, 05 Marzo 2014Sono un lavoratore dipendente del settore pubblico nato nel 1952 con oltre 20 anni di contribuzione INPDAP al dicembre 2012. Ho 14 anni di lavoro svolto in Germania che vorrei qualche modo valorizzare per andare in pensione. Che possibilità ho? Adriano
Si rappresenta al lettore che può beneficiare della totalizzazione sommando la contribuzione italiana a quella tedesca. Infatti ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.
Attraverso la totalizzazione si ritiene che il lettore possa accedere alla pensione di anzianità con il perfezionamento di 40 anni e 3 mesi di contributi (i 3 mesi sono legati agli incrementi alla speranza di vita Istat dal 1° Gennaio 2013). La pensione avrà decorrenza dopo 21 mesi dal perfezionamento del requisito predetto.
Per quanto riguarda le modalità della totalizzazione, i contributi versati all'Inps e all' ex Inpdap verranno sommati a quelli versati in Germania solo per raggiungere il diritto alla pensione (non alla misura). Con la totalizzazione infatti non vengono trasferiti i contributi esteri sul conto assicurativo previdenziale italiano. Ciò comporta che l'importo del trattamento pensionistico viene calcolato in ogni paese in proporzione ai periodi assicurativi lì maturati secondo il sistema del pro rata.
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Esodati, i paletti per i lavoratori in congedo
Mercoledì, 05 Marzo 2014Nel corso del 2011 ho fruito dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 104 1992 per assistere mia madre. Premetto che sono nato nel 1952 e sono un dipendente della pubblica amministrazione che ha maturato 40 anni di contributi il 26 ottobre 2013. Ho fatto domanda alla direzione del lavoro il 12 febbraio 2014 come previsto dalla circolare 44 del del Ministero del Lavoro. Posso secondo voi fruire del trattamento pensionistico in salvaguardia? Vincenzo
La risposta è positiva in quanto il lettore soddisfa i requisiti indicati dall'articolo 11 bis della legge 124/2013. Egli infatti ha fruito nel corso del 2011 dei permessi per l'assistenza ai disabili ai sensi della legge 104 ed ha inoltre perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi utili a determinare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina antecedente la riforma Fornero, entro il 6 gennaio 2015 come prescritto dall'articolo 11 bis. Infatti avendo perfezionato 40 anni di contributi il 26 ottobre 2013 la decorrenza della pensione si avrà dal 27 dicembre 2014 stante l'applicazione di una finestra mobile di 14 mesi.
Si rammenta tuttavia che per fruire del beneficio in questione occorre inoltre rientrare nel limite numerico dei 2.500 soggetti stabiliti dalle norme in questione. Potrebbe essere utile, inoltre, dare comunicazione alla propria amministrazione per i provvedimenti del caso.
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La doppia attività amministratore dipendente è ammissibile
Martedì, 04 Marzo 2014Volevo conoscere se in qualità di lavoratore dipendente presso un'azienda posso svolgere nello stesso periodo la funzione di amministratore di una srl in un campo che sia non concorrenziale a quello nel quale presto la mia prima attività. A cosa vado incontro? Fabrizio
La risposta è positiva in quanto l'unico limite è quello dell'obbligo di fedeltà e del divieto di svolgere attività concorrenziali con quelle svolte dall'impresa in cui si presta attività di lavoro dipendente (articolo 2105 codice civile).
Si ricorda tuttavia che in caso di doppia attività verranno a crearsi due diverse posizioni previdenziali: la prima presso l' assicurazione generale obbligatoria Inps, la seconda presso la gestione separata.
In tal caso le due posizioni daranno vita a due contribuzioni diverse con la possibilità di avere due pensioni distinte in presenza dei rispettivi requisiti. Per il lettore quindi si prospetta la possibilità di totalizzare o unificare in un'unica pensione le contribuzioni maturate presso le distinte casse.
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