Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Vi scrivo  per mia moglie (nata il 14/4/1956), la quale, lavoratrice dipendente del settore privato cessata dal servizio in data 30/11/2004 con 1293 settimane di contribuzione utile complessiva, non ha più ripreso servizio da quella data ed é stata autorizzata dall'INPS alla prosecuzione volontaria in data 15/5/2010, relativamente alla quale non ha comunque effettuato alcun versamento. Sulla scorta degli effetti della Legge 214/ 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, chiedo cortesemente di conoscere se lei gode di salvaguardia, ed, in caso affermativo, se debba provvedere ad effettuare una domanda formale in tal senso ? e, sempre in caso affermativo, quando matura il suo diritto a pensione ? In caso contrario, ovvero qualora non goda di alcuna salvaguardia, quando matura il diritto a pensione ?  Paolo B.

La risposta è negativa. Secondo le disposizioni attualmente vigenti in materia di salvaguardia (cfr: per ultimo l'articolo 1, comma 231, lettera b) della legge 228/2012) ai prosecutori volontari è richiesta - tra le altre condizioni - la presenza di almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 Dicembre 2011. Circostanza che nel caso descritto dal lettore non si verifica. La signora pertanto è soggetta alle nuove regole di pensionamento che richiederanno il perfezionamento di 67/68 anni circa per la pensione di vecchiaia. Tale condizione si verificherà orientativamente (perchè il calcolo è soggetto alla stima di vita i cui adeguamenti non sono noti al momento attuale) nel settembre 2023 con decorrenza dal 1° Ottobre 2023.  Si ricorda tuttavia che il governo ha annunciato una modifica a breve in tema di pensioni e di salvaguardia che probabilmente potrà interessare la posizione della signora, fortemente penalizzata dall'intervento Monti-Fornero dello scorso anno. Si consiglia pertanto di seguire l'evoluzione della disciplina nelle prossime settimane. 


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Sono stato assunto dal 2009, a tempo indeterminato, in una Asp (azienda di sanità pubblica), dopo tre anni di tempo determinato con contratto enti locali, categoria C1. Negli anni precedenti avevo accumulato quattro anni di contributi Inps commercianti.Vorrei sapere se il passaggio dei contributi Inps a inpdap è a titolo oneroso. Gianni

Purtroppo per il lettore, il passaggio è a titolo oneroso. Infatti, per trasferire la contribuzione da commerciante nella gestione ex Inpdap, si deve pagare una somma di denaro. La via per non pagare potrebbe essere quella della totalizzazione al momento del pensionamento.


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Negli anni 1979/80/81 e 1981/82 ho frequentato un corso di formazione professionale, con rilascio di regolare libretto di lavoro ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e del Dpr 4 gennaio 1971, n. 36 .È possibile il riscatto ai fini pensionistici, anche con contribuzione volontaria, degli anni in questione, che peraltro risultano registrati nel libretto di lavoro? 

I corsi formativi regionali non possono essere riscattati ai fini pensionistici, in quanto la facoltà interessa i periodi di studio conclusisi con diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione post-universitario, dottorati di ricerca, diploma accademico, diploma di specializzazione e accademico di formazione alla ricerca (Inps, messaggio 15662/2010).


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Sono nata il 26 gennaio 1953, ho maturato 20 anni di contributi al 20 marzo 1995 (periodo 1.9.1972 - 20.3.1995 comprensivi di lavoro, preavvisi, maternità, disoccupazione, trasferimenti da altro ente), sono stata autorizzata alla contribuzione volontaria e ho versato 1 contributo alla fine del 2011 (periodo 25.9.2011 - 31.12.2011), quando andrò in pensione? Milena da Bologna

Se la lettrice è una lavoratrice del settore privato (nel quesito ciò non è specificato) si ritiene che possa mantenere le vecchie regole di pensionamento accedendo alla salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 231, lettera b) della legge 228/2012. In tal caso il diritto alla pensione di vecchiaia verrebbe raggiunto nel mese di Aprile 2013 e la decorrenza sarebbe prevista dal 1° Maggio 2014. Si consiglia in tal caso di rivolgersi ad un patronato per la verifica della situazione.

Se invece la lavoratrice fosse del settore pubblico la pensione sarà soggetta alle nuove regole vigenti dal 1° Gennaio 2012; e in tal caso non è possibile essere precisi circa l'età pensionabile in quanto questa è soggetta ad adeguamenti alla stima di vita che ad oggi non sono noti in via ufficiale. In linea generale - secondo lo scenario demografico istat 2007 - il diritto a pensione dovrebbe essere perfezionato nel Dicembre 2019 con decorrenza dal 1° Gennaio 2020.  


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Nel periodo anteriore al 31 dicembre 1995 possiedo solo l'accredito figurativo del periodo di servizio militare, poiché ho iniziato l'attività lavorativa nel 1998.Tale accredito figurativo mi precluderà la possibilità di andare in pensione anticipata a 63 anni (più l'incremento speranza di vita) ex articolo 24, comma 11, della legge 214/2011? Se sì, è possibile "revocare" tale periodo (agosto-dicembre 1995)? Carlo da Firenze

Il lettore non specifica l'ente previdenziale presso cui risulta accreditato il servizio militare. Tuttavia deve segnalarsi che l'Inpdap, con la lettera circolare del 18 dicembre 2008, ha affermato che, nei confronti di quei lavoratori che possono vantare periodi antecedenti il 1996 presso una qualsiasi altra gestione o cassa, italiana o estera, non trova applicazione il sistema di calcolo contributivo anche nell'ipotesi in cui tali pregressi periodi non vengano valorizzati presso l'ultima gestione pensionistica.

L'Inps, con la circolare 42 del 17 marzo 2009, ha precisato che l'accredito della contribuzione figurativa a domanda, riferito a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di "vecchio iscritto", ai fini della non applicazione del massimale contributivo, vale quale "utilizzo" della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è, quindi, causa ostativa all'esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito. Ne deriva che la risposta al quesito è negativa. Infine, va segnalato che l'accredito di tale periodo comporterà il calcolo del trattamento pensionistico con una quota B di pensione riferita a tutte le retribuzioni medie pensionabili che il lavoratore percepirà, ancorché riferite a un periodo temporale molto breve.


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