Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Esodati, le regole per i prosecutori volontari
Giovedì, 11 Luglio 2013Ho fatto richiesta dei contributi volontari (avrebbero dovuto essere solo 3 mesi novembre, dicembre '12 e gennaio '13 invece INPS mi ha inviato b ollettini per tutto il 2013). Ad oggi la mia situazione contributiva risulta essere 40 anni + 3 mesi. A giugno ho fatto richiesta di salvaguardia dei 10130. Il prossimo trimestre di contributi volontari dovrei pagarlo a settembre '13, se non dovessi pagarlo (in attesa di sapere se rientrerò nei salvaguardati) cosa potrebbe succedere (ho letto il messaggio 10406 del 27.06.2013 ma non mi è molto chiaro). Che garanzie ho che la data della pensione slitti ulteriormente? Quando devo fare la domanda di pensionamento? Daniela da Milano
Il messaggio Inps 10406 del 27 Giugno 2013 riassume le norme generali in materia di contribuzione volontaria ai fini delle tre salvaguardie sino ad oggi varate. Nel messaggio si indica - tra l'altro - che i lavoratori che hanno già raggiunto il requisito utile per il diritto a pensione secondo le vecchie regole possono, a loro scelta, sospendere il versamento dei contributi volontari senza che ciò sia di pregiudizio ai fini della salvaguardia.
Qualora si prosegua con i versamenti si possono avere due ipotesi: a) se il prosecutore versa contributi volontari relativi a periodi che si collocano anteriormente alla data di accesso al pensionamento, tali contributi saranno utili al calcolo della pensione aumentandone l'importo e non potranno dare pertanto luogo a rimborso; b) se invece il soggetto autorizzato ai versamenti volontari versa contribuzione volontaria relativa a periodi che si collochino temporalmente oltre la decorrenza della pensione di cui l'interessato sia divenuto titolare, tali contributi non saranno "utilizzabili" e l'Istituto procederà d'ufficio al rimborso della contribuzione.
Nel caso di specie la lettrice ha già perfezionato i 40 anni di contributi utili al diritto alla pensione secondo le vecchie regole e, pertanto, può anche sospendere il versamento dei volontari in attesa di conoscere il suo "destino" ai fini della terza salvaguardia. In caso prosegua la contribuzione versata sarà utile ad aumentare l'importo pensionistico (qualora ci sia conferma di accesso alla pensione con le vecchie regole).
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Pensioni, uscita anticipata per il lavoratore notturno
Domenica, 08 Febbraio 2015Sono nato il 21/02/1954 e ho iniziato a lavorare il 01/09/1969 e alla fine del 2015 faccio 40 anni e 5 mesi di contributi e dal 2006 ho fatto e faccio lavoro notturno nella Vigilanza. A settembre del 2015 posso presentare domanda per andare in pensione ? Mario da Verona Kamsin Occorre precisare. Dai dati forniti il lettore potrebbe rientrare nella disciplina prevista per i lavori particolarmente faticosi e pesanti ai sensi del Dlgs 67/2011; il decreto prevede requisiti per il pensionamento meno rigidi rispetto alla disciplina generale novellata dall'articolo 24 del Dl 201/2011. In particolare si ricorda che possono beneficiare - tra l'altro - di tale normativa anche i lavoratori notturni purchè soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
- prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 64;
- prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
Oltre a tale requisito "soggettivo" è necessario che tali lavoratori abbiano svolto la mansione per un tempo pari:
- ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- ad almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in poi.
Detto ciò i lavoratori in questione possono accedere alla pensione con un regime molto simile alle vecchie pensioni di anzianità anche dopo l'approvazione della Riforma Fornero. In breve ecco i requisiti per il periodo 1.1.2013 - 31.12.2015.
a) se il numero di notti lavorate è superiore a 78 l'anno i requisiti per la pensione si raggiungono con il perfezionamento di quota 97,3 (con almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi);
b) se il numero di notti lavorate è tra 72 a 77 l'anno i requisiti per la pensione si raggiungono con il perfezionamento di quota 98,3 (con almeno 62 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi);
c) se il numero di notti lavorate è tra 64 a 71 l'anno i requisiti per la pensione si raggiungono con il perfezionamento di quota 99,3 (con almeno 63 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi)
In questo regime si ricorda che resta ferma la finestra mobile pari a 12 mensilità.
In definitiva, immaginando che il lettore rientri nel caso sub a) può conseguire il trattamento anticipato al compimento di 61 anni e 3 mesi di età nel maggio 2015 con decorrenza dal 1° Giugno dell'anno successivo. Si ricorda che è necessario presentare domanda all'Inps entro il 1° Marzo 2015 volta al riconoscimento dello svolgimento di lavoro usurante. Qualora non sia incluso nelle disposizioni di cui al Dlgs 67/2011 per la pensione anticipata occorrerà perfezionare 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva.
seguifb
Zedde
Pensioni retributive, la determinazione delle quote A e B
Mercoledì, 10 Luglio 2013Sono un lavoratore che nel 2014 andrà in pensione di vecchiaia, con il sistema retributivo. Quali sono i 10 anni/5 anni utilizzati per la determinazione delle quote A e B costituenti l'importo retributivo della pensione? Sono quelli del decennio dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2011? Oppure quelli del decennio dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2014? Carlo da Firenze
Va anzitutto notato che anche ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 viene applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il sistema di calcolo retributivo si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi, rivalutate secondo gli indici Istat basati sul costo della vita.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato, la quota A si determina sulla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi cinque anni, mentre la quota B si determina sulla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi 10 anni. Si ritiene, quindi, che nel caso del lettore tale decennio vada dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2014.
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Le diverse opzioni di uscita per la pensione della lavoratrice del settore privato
Martedì, 09 Luglio 2013quando andrà in pensione mia moglie? contributi versati pari a circa 22,5 anni di contribuzione. Ho ricevuto 2 risposte: nel 2015 con decurtazione di ca. il 25%, nel 2018 con pensione piena. Io penso che possa andare ne l 2016 beneficiando dell'eccezione stabilita per le donne nate nel 1952 (ipotesi presa dal sito INPS - Inps comunica La classe 1952, le donne nate in quell'anno). Carlo
Se la signora è una lavoratrice dipendente del settore privato e al 28 dicembre 2011 si trovava in costanza di rapporto lavorativo, può beneficiare dell'uscita a 64 anni ai sensi dell'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 indicata dal lettore. Si ricorda che i 64 anni dovranno essere adeguati alla stima di vita istat per cui la pensione arriverà al compimento di 64 anni e 7 mesi di età anagrafica nel 2016 (Circolare Inps 35/2012). In caso contrario, a seconda del mese in cui è nata, la signora dovrà attendere il perfezionamento di 65 anni e 7 mesi di età per la pensione di vecchiaia (requisito vigente dal 1.1.2016 al 31.12.2017) oppure 66 anni e 7 mesi dal 1.1.2018 che salgono a 66 anni e 11 mesi dal 1.1.2019.
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Pensioni: le riduzioni, il riscatto e le nuove regole
Lunedì, 08 Luglio 2013Sono un dipendente cui si applica il metodo misto. Qualora volessi riscattare la laurea che copre il periodo 1980/1984 avrei un beneficio sulla quota retributiva o contributiva (post 1995), considerato che la domanda viene fatta dopo il decreto salva Italia che prevede solo quote contributive? Dario da Roma
Il riscatto della laurea è ammesso solo se non coincidente con un periodo già coperto e utile a pensione. Considerato che il periodo si colloca temporalmente prima del 1996, il riscatto andrà ad aumentare il periodo retributivo e il corrispondente onere, determinato dall'Inps, sarà calcolato con le medesime regole. L'eventuale perfezionamento di 18 anni di contributi entro il 1995 comporterà un calcolo della pensione con le regole retributive per le anzianità contributive maturate entro il 2011.
Per la vecchiaia i 15 anni vanno maturati entro il 1992
Sono nata nel 1953 e ho lavorato fino al dicembre 1996, data dalla quale non ho più lavorato per assistere mia figlia. Alla fine del 1992 ho versato 14 anni di contributi e a oggi ne ho 18. Avrò diritto a pensione?
La circolare Inps 16/2013 consente di accedere alla pensione di vecchiaia a condizione di poter far valere 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992. Nel caso in esame, l'interessata non riesce a perfezionare il requisito contributivo entro la data citata, motivo per cui, l'accesso al pensionamento di vecchiaia – al raggiungimento dei requisiti anagrafici vigenti tempo per tempo – sarà consentito esclusivamente con almeno 20 anni di contributi.
Prevista la riduzione dell'1-2% per la pensione anticipata
In quali casi si applicano le penalizzazioni per le pensioni anticipate? Giovanni
Le riduzioni si applicano nei confronti di quei lavoratori che accedono alla pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica e hanno meno di 62 anni. Per il 2013 sono richiesti 41 anni 5 mesi per le donne (+1 anno per gli uomini). La riduzione è pari all'1% per ogni anno di anticipo tra 60 e 62 anni e sale al 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60. Il decreto legge 216/2011 ha previsto, fino al 2017, la non applicazione delle riduzioni se la contribuzione deriva esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, malattia, cassa integrazione guadagni ordinaria, infortunio, astensione obbligatoria per maternità, servizio militare e costituzione di rendita vitalizia; in caso contrario la riduzione opererà anche in presenza di un contributo diverso da quelli previsti. Le riduzioni si applicano esclusivamente sulla quote retributive e sono ininfluenti ai fini della determinazione della quota contributiva.
Ritiro anticipato solo se l'assegno supera i 1.238,44 euro
Quali sono i requisiti richiesti per conseguire la pensione anticipata riservata ai contributivi puri?
I lavoratori privi di anzianità contributiva prima del 1996 potranno accedere alla pensione al compimento di 63 anni 3 mesi (dal 2013) e almeno 20 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. L'accesso è comunque subordinato a un importo soglia mensile che non potrà essere inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale (per il 2013 1.238,44 euro).
Chi ha maturato i requisiti può cessare il rapporto
Sono una lavoratrice di 63 anni e da 25 anni lavoro nell'industria. Quando potrò andare in pensione? Francesca
L'interessata ha già maturato un diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 avendo compiuto 60 anni di età unitamente ad almeno 20 anni di contributi. L'accesso al pensionamento è subordinato esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
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