Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono nata nel 1960 e sono dipendente pubblica a tempo indeterminato, senza interruzioni di servizio, con iscrizione previdenziale ex Inpdap, a far tempo dal settembre 1979. Percepisco già una pensione di reversibilità in quanto vedova. Alla luce detta riforma Fornero, chiedo se sia possibile ottenere la pensione anticipata l'anno prossimo, con 35 anni di contributi versati, applicando te riduzioni dell'1%-2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età (per un totale di riduzione dei 14% sull'assegno pensionistico) e quando mi verrà corrisposta la prima rata di pensione. Inoltre, chiedo se la pensione di reversibilità, attualmente pari al 40% di quella che sarebbe spettata a mio marito, rimane invariata in termini percentuali. Adelaide da Palermo

No, la lettrice non può andare in pensione con 35 anni di contributi, anche subendo la penalizzazione per gli anni mancanti all'età anagra­fica di 62 anni, in quanto, ai sensi della legge n. 214/11 di riforma delle pensioni, nel 2014 le lavoratrici, per poter andare in pensione anticipata devono aver ma­turato 41 anni e 6 mesi di contributi. Quindi, a legislazione vigente, considerato l'adegua­mento dei requisiti pensionistica alla speranza di vi­ta, maturerà il diritto a pensione al raggiungimento di 42 anni e 5 mesi di contributi, previsti nel febbraio 2022. Per quanto riguarda la percentuale di riduzione del­la pensione di reversibilità, prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/95, occorrerà attendere di conoscere l'importo della pensione che percepirà al momento del pensionamento.


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Un nucleo familiare è composto dal marito, amministratore di una società, che percepisce un compenso per tale carica ed è quindi iscritto alla gestione separata, e dalla moglie, dipendente. La moglie può chiedere l'assegno per il nucleo familiare? I redditi dell'amministratore vanno considerati come assimilati a lavoro dipendente o come redditi d'impresa? Giovanna da Cassino

Il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 4 aprile 2002, ha previsto all'articolo 5, comma 3, che; « ... L'assegno spetta an­che al nucleo a composizione reddituale mista che rag­giunga il requisito del 70 per cento del reddito com­plessivo con la somma dei redditi da lavoro dipenden­te di cui all'articolo 2, comma 10 della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995»

Con la circolare 193/2003, l'Inps, su parere del ministe­ro del Lavoro, ha precisato che, in linea con il contenu­to letterale della norma, nel caso di nucleo familiare a composizione reddituale mista, si considera realizza­to il requisito del 70% qualora lo stesso sia raggiunto con il cumulo del reddito da lavoro dipendente e di quello da lavoro parasubordinato, sia che detti redditi siano conseguiti dai due coniugi ovvero dal solo lavo­ratore richiedente. Di conseguenza, nel caso in esame, la moglie può chie­dere l'assegno, per il nucleo familiare e il reddito del marito è da considerare come assimilato a quello da dipendente.


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buongiorno, mi chiamo Mario e sono in mobilita da maggio 9/ 2012 e ho fatto 41anni e 2mesi di contributi a maggio 2013 la mia ex ditta a fatto accordi per la mobilita entro il 31/12/2011 ed Io sono stato licenziato il 17 febbraio 2012 posso essere fra i 55000 e quando dovrei andare in pensione? Mario

Se gli accordi in questione sono stati siglati presso la sede governativa (es. Ministero del Lavoro) il lettore rispetta i paletti per partecipare alla salvaguardia dei 55mila ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012. Se gli accordi sono stati siglati al di fuori della sede di governo il lettore potrà partecipare alla terza salvaguardia (articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012). In entrambi i casi, avendo maturato i 40 anni di contributi durante la mobilità, nel marzo 2012, la pensione decorrerà da Maggio 2013.

 


 

Sono un'esodata che percepisco l'assegno del fondo di solidarieta' dal 1.1.2011 n. settimane di contribuzione 1871 alla data di risoluzione del rapporto di lavoro , 22.11.2014 data fino alla quale devono essere versati i contributi figurativi (203 settimane versate dal datore di lavoro) tipo pensione vecchiaia (nata il 21.11.1954),decorrenza pensione 1.12.2015 data di fine erogazione assegno 30.11.2015 questa la situazione prima della riforma Fornero ora ,anche se mancano circa due anni alla fine dell'erogazione dell'assegno, vorrei chiedere cosa e' cambiato per me a tutt'oggi e quali prospettive mi attendono, ho ricevuto due lettere dall'Inps e sto aspettando la terza che avverra' un po' prima della data di pensionamento con le quali mi si pone sotto l'ala della salvaguardia, io non mi sto preoccupando piu' di tanto e' inutile fasciarsi la testa , ma ogni tanto ci penso e non vedo un futuro roseo gentimente potreste darmi ulteriori notizie Paola

Si ribadisce prima di tutto che la lettrice è destinataria della salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14 lettera c) del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011 (ha avuto del resto anche conferma dall'Inps). E ciò le consentirà di fruire della disciplina di pensionamento e di decorrenze vigente al 6 Dicembre 2011.

In base a tale normativa però, come del resto confermato dal recente messaggio Inps numero 20600/2012, il requisito dei 60 anni utile per l'accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici donne del settore privato aumenterà gradualmente per effetto della stima di vita (articolo 12, Dl 78/2010) e dell'innalzamento graduale dell'età pensionabile per le lavoratrici in questione come disposto dall'articolo 18, comma 1 della legge 111/2011).

Nello specifico dal 1° Gennaio 2013 la pensione di vecchiaia si perfeziona con 60 anni e 3 mesi, dal 1° Gennaio 2014 con 60 anni e 4 mesi, dal 1° Gennaio 2015 con 60 anni e 6 mesi. Ciò detto si ritiene che, nel caso di specie, il requisito a pensione si perfezioni nel Maggio 2015 con decorrenza dal 1° Giugno dell'anno successivo.


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Sono nato a Latina il 27/06/1962. Questa è la mia storia lavorativa: -Data inizio lavoro (versamento contributi lavorativi): 01/10/1978 -Riconosciuta l'esposizione all'amianto per n. 687 settimane (moltiplicato per il coefficiente di 1.5) comprese nel periodo dal 01/10/1980 al 31/12/1993. -Data cessazione rapporto di lavoro il: 31/07/2009 ed entrato in Mobilità con "Accordo collettivo di incentivo all'esodo". -Fine mobilità: 28/08/202012 -Totale Settimane versate al 23/08/2012 comprese Esp.amianto: 2042 sett. -Settimane mancanti al raggiungimento quota 2080 (40 anni): 38 sett. -A fine mobilità (dopo richiesta) ho iniziato a versare i contributi volontari. Più o meno ad aprile 2013 avrei raggiunto con la vecchia legge i 40 anni di contributo versati e dopo 12 mesi di finestra (legge Sacconi) avrei ricevuto l'assegno, N.B. ho presentato l'istanza per la tutela degli esodati (seconda trance 55000 che scadeva il 21 maggio) presso la D.T.L.. di Latina che è stata accolta e inoltrata all'INPS per la verifica degli ulteriori requisiti. Ho qualche speranza che venga accettata? (Non ho ancora capito se per la seconda o terza trance vale sempre il fatto di raggiungere i requisiti per il pensionamento entro la fine della mobilità.) Paolo da Latina

Per una completa analisi della situazione sarebbe utile attendere il chiarimento Inps relativo alla terza salvaguardia. Allo stato attuale appare tuttavia piuttosto probabile che il lettore – non maturando i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità – non possa fare parte dei beneficiari indicati nelle lettere a) dei decreti 55mila e 10.130 (lavoratori in mobilità).

Detto ciò si può verificare se può partecipare alla salvaguardia come prosecutore volontario (in quanto pare di comprendere che raggiunge i 40 anni di contributi - utili alla pensione di anzianità secondo la vecchia disciplina - a seguito dei versamenti volontari). E a tal proposito i decreti 55mila e 10.1030 richiedono che:

1) l'autorizzazione sia stata rilasciata entro il 4 Dicembre 2011;

2) sia presente almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011. Quest'ultimo paletto è parzialmente attenuato nel terzo decreto salvaguardati (lettera d) dove sono ammessi anche coloro che non hanno potuto effettuare alcun versamento entro il 6 Dicembre 2011 poiché si trovavano in mobilità alla predetta data;

3) non ci sia stata rioccupazione successivamente al conseguimento dell'autorizzazione. Quest'ultimo paletto è stato in parte ridimensionato con il terzo decreto salvaguardati (lettera b);

4) la decorrenza della pensione (cioè compresa la finestra) si verifichi entro il 6.1.2015. 


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salvaguardata? sono nata 14/2/1959 lavoro dal 29/1/1974 al 29/2/2012 dal 8/3/2012 sono in mobilità fino al 08/03/2015 l'azienda ha iniziato la procedura di licenziamento collettivo in data 11/7/2011 e la mobilità a novembre 2011 e fino a febbraio ho fatto il preavviso. Ho un accordo individuale (art.411) di incentivo all'esodo firmato nov.2011. Maturo i 40 anni il 29/1/2014, rientro nelle casistiche di salvaguardia del terzo decreto (a) oppure (c). 

Si ritiene che l'attivazione della mobilità ai sensi della legge 223/1991 con la relativa fruizione dell'indennità di mobilità sia criterio di prevalenza. Pertanto la lettrice appartiene al gruppo di cui alla "lettera a)". In questo gruppo fanno infatti parte i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

Si nota peraltro che la lettrice non può fare parte del contingente di cui alla lettera c) - lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi - in quanto per questi soggetti viene richiesto – tra l'altro – il perfezionamento della decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 Gennaio 2015. E maturando il requisito di 40 anni di contribuzione nel Gennaio 2014 la decorrenza si perfezionerebbe nel maggio 2015, oltre la deadline consentita.

Sono un ex lavoratore bancario in esodo dal 1/1/2009 che al 31/3/2013 ha terminato il fondo esuberi con sostegno al reddito. Dal 1/4/2013, secondo le vecchie regole, dovevo andare in pensione, in questi giorni l'Inps mi comunica che la decorrenza della pensione sarà dal 1/1/2014! Dal mese di aprile non ricevo nessun sostegno al reddito (moglie e figlia a carico) ho presentato il 26/3/2013 domanda di pensione con richiesta del prolungamento, al momento risulta "giacente"? quando mi verranno riconosciuti gli emolumenti previsti? bisogna aspettare l'emanazione del decreto x i fondi 2013??? ma al governo si rendono conto che dobbiamo vivere... e pagare anche le tasse, mutuo ecc.. Bruno

Il problema sollevato dal lettore è noto. Tuttavia per l'ottenimento del prolungamento dell'assegno di sostegno al reddito che garantisce assistenza per il periodo di intervallo tra le vecchie e le nuove finestre mobili (articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010) si attende la pubblicazione del decreto ministeriale relativo all'anno 2013.


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