Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Pensioni, con la maternità facoltativa può scattare la penalizzazione
Domenica, 26 Maggio 2013Sono nata a ottobre 1957 e sono dipendente di un'azienda privata. A settembre 2013, all'età di quasi 56 anni, potrei conseguire il diritto alla pensione anticipata con 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva. In tale periodo, però, sono compresi due periodi di astensione facoltativa (paria 15 settimane), quattro settimane di Cig non agricola, e 32 settimane di maggiorazione per invalidità superiore al 74 per cento. L'Inps, con il messaggio 219 del 4 gennaio 2013, al punto 5, precisa che non verrà applicata la penale per chi raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2017, ma per le anzianità contributive esclusivamente da effettivo lavoro, maternità obbligatoria eccetera. Non è chiaro, però, se è possibile neutralizzare i periodi di maternità facoltativa e, nel mio caso, anche la maggiorazione per invalidità continuando a lavorare per il numero delle settimane utili (circa un anno) per poter conseguire la pensione anticipata senza la riduzione percentuale.
Per non cadere nella rete della penalizzazione, si ritiene che non vadano considerati i periodi di maternità facoltativa. Va evidenziato infatti che l'articolo 6, comma 2-quater, del "Milleproroghe" stabilisce che la penalizzazione prevista quando il lavoratore e la lavoratrice accedono alla pensione anticipata a un'età inferiore ai 62 anni non scatta limitatamente ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017. Vi è, però, la seguente condizione: l'anzianità contributiva citata deve derivare esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia, e di cassa integrazione guadagni ordinaria. A questi fini, quindi, non vengono considerati i periodi di cassa integrazione straordinaria, i contributi volontari, quelli per il riscatto del corso legale di laurea e i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata.
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Pensione anticipata, queste le penalizzazioni
Domenica, 26 Maggio 2013Nato 17 marzo 1961, e attualmente impiegato nel settore privato, al 31 gennaio 2013 ho maturato 2086 settimane di contributi, di cui 888 settimane per esposizione all'amianto, ridotte a 444, come da disposizioni di legge. Con la riforma delle pensioni, qual è la prima data utile per andare in pensione e in che misura la stessa sarà penalizzata? Franco da Roma
Secondo i dati forniti dal lettore, avendo raggiunto 40 anni (pari a 2080 settimane) di contributi al 31 dicembre 2012, egli potrà andare in pensione nel 2015, quando saranno necessari 42 anni e 6 mesi di contributi. Per coloro che accedano a pensione anticipata a un'età inferiore a 62 anni, è prevista l'applicazione di una riduzione percentuale del trattamento pensionistico. Tale riduzione è pari all'1% per ciascun anno mancante ai 62, qualora si acceda al pensionamento all'età di 60 o 61 anni, e sale al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo per chi acceda al pensionamento con un'età inferiore a 60 anni. La riduzione si applica sulla solo sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011.
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Il Riscatto della laurea può aumentare il periodo retributivo
Domenica, 26 Maggio 2013Sono un dipendente cui si applica il metodo misto, retributivo fino al 31 dicembre 1995 e contributivo dopo tale data. Ma riscatto del periodo di laurea 1979-84 che dovessi fare oggi allungherà il mio periodo retributivo (perché riferito a un periodo ante 1995) o quello contributivo (perché fatto oggi)? Giovanni
Il riscatto della laurea è ammesso solo se non coincidente con un periodo già coperto e utile a pensione. Nel caso del lettore, considerato che il periodo si colloca temporalmente prima del 1990, il riscatto andrà ad aumentare il periodo retributivo e il corrispondente onere, determinato dall'Inps, sarà calcolato con le medesime regole.
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Esodati, come ottenere il prolungamento del sostegno al reddito
Mercoledì, 05 Marzo 2014Sono molti i quesiti dei lettori in materia di prolungamento del sostegno al reddito che ci pervengono. Franco ad esempio è un esodato del credito che rischia un vuoto economico di alcuni mesi per effetto dell'applicazione della legge 122/2010. Vediamo dunque di fare il punto della situazione.
Il Problema - Nel 2010 il Decreto Legge numero 78 ha cambiato il regime delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche introducendo le cd. finestre mobili. La normativa stabilisce che dal 1° Gennaio 2011 l'assegno pensionistico decorre trascorsi 12 mesi (18 se autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti utili al trattamento di quiescenza. Quindi, ad esempio, se si raggiunge quota 96 nel febbraio 2011 la pensione arriverà il 1° marzo 2012; se si raggiungono i 40 anni di contributi nel dicembre 2011 la pensione decorrerà il 1° Gennaio 2013.
La disciplina previgente, lo si ricorderà, era piu' "docile" e prevedeva date fisse per l'accesso alla pensione. Erano le cd. finestre di accesso che consentivano al lavoratore di andare in pensione al 1° Gennaio o al 1° Luglio. Come si può immaginare le nuove regole hanno comportato uno slittamento variabile di diversi mesi (ad esempio, un lavoratore che maturava i requisiti nell'aprile 2012 con le vecchie regole avrebbe percepito l'assegno dal 1° Gennaio dell'anno successivo, con le nuove dovrà attendere il 1° Maggio.)
Per tutelare da questo slittamento i lavoratori che avevano già firmato accordi per l'uscita basati sulle "vecchie finestre", è prevista nel medesimo provvedimento (articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010) una prima tutela. In particolare è stabilito che un numero fisso pari a 10 mila lavoratori continuino a mantenere le regole di decorrenza vigenti prima dell'entrata in vigore del Dl 78/2010. Sorge spontaneo domandarsi chi sono questi 10mila lavoratori. Ebbene è lo stesso comma 5 a stabilirlo:
a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Naturalmente il numero di 10mila lavoratori è apparso ben presto insufficiente a coprire tutti coloro che avevano già siglato accordi in base alle precedenti lettere. E il legislatore dunque è intervenuto nuovamente. Con la legge 220/2010 ha introdotto l'articolo 12, comma 5-bis al Dl 78/2010 secondo il quale i lavoratori delle predette lettere esclusi dal contingente dei 10mila possono ottenere una proroga del sostegno al reddito per il periodo di "slittamento" della decorrenza.
Nello specifico il comma 5-bis recita: "con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo."
Sulla questione è intervenuto poi il messaggio inps 20062/2011 il quale ha indicato che l'ultimo lavoratore del contingente dei 10 mila ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Ottobre 2008; ed ha individuato, pertanto, i lavoratori interessati dalla disposizione di cui al comma 5-bis, in coloro che hanno risolto il rapporto a partire dal 1° novembre 2008.
In pratica dunque i lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) che hanno risolto il rapporto entro il 30 Ottobre 2008 possono mantenere le vecchie regole di accesso. Gli altri invece, pur essendo soggetti allo slittamento, vengono tutelati con la proroga dell'assegno di sostegno al reddito (prestazione straordinaria per i lavoratori nei fondi esuberi o indennità di mobilità per gli altri) per il periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova data di decorrenza.
Possono quindi godere della proroga del sostegno al reddito:
1) I lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010 e con perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità all'interno del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria;
2) I lavoratori in mobilità lunga (legge 296/1996) e lavoratori ultracinquantenni (articolo 1 del decreto legge 68/2006, convertito nella legge 127 del 2006) con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010;
3) I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà con titolarità di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;
Alune ulteriori precisazioni
Le Formalità per la proroga - Nei successivi messaggi attuativi (messaggi 1648/2012 e 17734/2012) l'Inps ha specificato che per ottenere il prolungamento dell'indennità i lavoratori devono presentare domanda di pensione nel rispetto delle decorrenze vigenti antecedentemente al Dl 78/2010 indicando nella stessa "di voler avvalersi della salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5". Adempiuta tale formalità l'erogazione dei fondi sarà automatica da parte dell'Inps sulla base ovviamente delle risorse stanziate dal governo.
Le mensilità coperte - Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità pari al periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova decorrenza risultante dall'applicazione del Dl 78/2010 (l'Inps ha di recente chiarito anche che l'ulteriore "posticipo" di cui alla legge 111/2011 riservato ai lavoratori "quarantisti" - viene coperto dall'intervento in esame).
La copertura - Lo stanziamento delle risorse viene effettuato di anno in anno con appositi decreti ministeriali. Ad oggi per esempio sono stati pubblicati solo tre decreti a copertura dei lavoratori con apertura della finestra originaria (cioè determinata in base alle regole vigenti prima dello slittamento disposto con il Dl 78/2010) entro il 31.12.2013. Si tratta in particolare del Dm numero 63655 del 5 Gennaio 2012, del Dm numero 68225 del 2 Ottobre 2012 e del DM 76353 del 16 Ottobre 2013. Si attende dunque la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro di un quarto decreto per l'anno 2014, poi di un altro per il 2015. L'erogazione della prestazione avviene spesso in una unica soluzione successivamente alla pubblicazione del decreto relativo all'anno della finestra dell'interessato. Il ministero ha anche fatto un calcolo del numero delle persone potenzialmente destinatarie dell'intervento in esame di anno di anno. La tabella è allegata al Dm 63655/2012.
Il caso
Sono un ex bancario in esodo dal 1/1/2010, data di decorrenza anche delle prestazioni del Fondo di Solidarietà . Sarei dovuto andare in pensione il 1/7/2014, termine prorogato al 1/3/2015 in seguito alle riforme che si sono succedute. L’INPS, con lettera del 31/1/2014, mi ha comunicato che potrò << accedere alla pensione a decorrere dal 1/3/2015>> e che potrò presentare la domanda di pensione << entro il mese precedente alla data di decorrenza sopra indicata>>, nulla scrivendomi in ordine alle precauzioni da adottare per ottenere il prolungamento dell‘assegno di sostegno del reddito. Ho quindi presentato, per il tramite di un Patronato, domanda di pensione in data 20/2/2014, in cui sono stati indicati i seguenti dettagli: 1) descrizione: pensione di anzianità ex L.122 Mobilità [???]; 2) annotazioni: domanda di pensione per prolungamento pagamento VOCRED; 3) tipologia: M0 - SAA - Deroga ex L. 122 anzianità (automatica); 4) decorrenza presunta 1/3/2014 [???]. La domanda mi è stata respinta con la motivazione che non rientro << nel numero dei beneficiari della salvaguardia prevista dall'art. 10 comma 5 legge 122/2010 [????] (accesso alla pensione con le finestre in vigore prima della legge 122/2010). Si prega di rifare domanda di pensione in prossimità della decorrenza prevista dalla legge 214.>> Ho perciò posto all’INPS un quesito on line , in cui sottolineavo che per ottenere il prolungamento del sostegno del reddito le circolari INPS 1648/2012 e 17734/2012 prevedono che la domanda di pensione debba essere presentata con le decorrenze antecedenti la legge 122/2010 (quindi, nel mio caso, entro il 1/7/2014). Gli uffici INPS della provincia di residenza ( e così il Patronato) mi hanno detto di presentare nuova domanda verso la fine del corrente anno, in quanto un’eventuale domanda presentata a giugno 2014 verrebbe nuovamente respinta. Francamente non riesco a collegare queste ultime indicazioni con il quadro normativo. Potrei aver chiarimenti su cosa dovrei fare per essere sicuro di non perdere il diritto al prolungamento del sostegno al reddito? Franco
Per "prenotare" la proroga del sostegno al reddito per il periodo di slittamento della decorrenza è stato fatto il dovuto. E' infatti sufficiente aver presentato domanda di pensione, entro le decorrenze antecedenti alla 122/2010, con contestuale richiesta di accesso alla salvaguardia ex articolo, 12, comma 5, Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010. Si ritiene che il lettore debba solo ripresentare la domanda il prossimo anno nelle vicinanze della nuova data di decorrenza.
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Pensioni, la totalizzazione internazionale non ha oneri per l'assicurato
Giovedì, 23 Maggio 2013Mia madre ha 62 anni e 15 anni di contributi maturati all'estero. Quando potrà andare in pensione? Inoltre, è è possibile integrare la pensione estera con quella italiana? Franco da Palermo
Per dare una risposta esaustiva alla domanda necessiterebbero maggiori informazioni in relazione all'ammontare dei contributi versati in Italia e dell'indicazione del Paese estero in cui i contributi sono stati versati. In linea generale, in Italia vige un meccanismo di totalizzazione per le pensioni in regime internazionale, che non prevede oneri a carico dell'assicurato.
Tale meccanismo prevede che in ciascun Paese il diritto alla pensione venga accertato, qualora manchi il requisito autonomo, sommando tutti i periodi contributivi (italiani e esteri). La totalizzazione (che è la somma fittizia dei contributi accreditati nei vari paesi al solo fine di consentire la maturazione della pensione) comunque non comporta il trasferimento dei contributi da un Paese all'altro, i quali rimangono invece nel Paese in cui sono stati versati. Ovviamente, se la contribuzione italiana è sufficiente, da sola, a dar luogo autonomamente alla pensione, il lavoratore può ottenerla senza ricorrere alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all'estero. Ciò significa che è possibile che la totalizzazione non operi in un Paese, in quanto il lavoratore ha già perfezionato i requisiti previsti per il diritto a pensione per i soli periodi in esso computati, ed operi invece nel Paese in cui sia necessaria per il conseguimento del diritto a pensione. In ogni caso, il lavoratore riceverà pensioni distinte a carico di ciascuno Stato. Tale disciplina si applica all'attività lavorativa prestata nei Paesi appartenenti all'Unione Europea e nei Paesi extracomunitari con cui l'Italia ha stipulato convenzioni sulla sicurezza sociale.
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