Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

ho lasciato la fiat pomigliano il 31 maggio 2010 con accordo alla mobilità di 4 anni con legge 223/1991 (art.4 e 24) e ho compiuto al 12 marzo 2013 40 anni di anzianità e 60 di età .Nonostante l'ok del Direzione territoriale del lavoro che decide l'accoglimento della istanza(in data 6-12-2012) , in quanto ,cito testualmente:sussistono i requisiti necessari per i benefici previsti dall'art.4,comma 14 ,del decreto legge 6 dicembre 2011,n,201, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2011,n.214.Fatta ieri la domanda di pensione(inca-cgl) che doveva vederne l'inizio a luglio c.anno ;stampo la risposta inps di oggi che dice :che la prima decorrenza possibile come salvaguardato l.214 sarà il 1/6/2014 .Concorda con il ricorso da fare dottore? Pasqualino da Napoli

L'accesso alla pensione in regime di salvaguardia - come già confermato dall'Inps al lettore - comporta il mantenimento delle regole di decorrenza vigenti al 6 Dicembre 2011 data di entrata in vigore della Riforma Fornero (Dl 201/2011). E per effetto degli interventi in materia di decorrenza intervenuti tra il 2010 e il 2011 (Dl 78/2010 e legge 111/2011) i lavoratori che accedono alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica (cioè con i vecchi 40 anni di contributi) scontano una finestra mobile di 14 mensilità dalla data di perfezionamento del requisito (se il predetto requisito è stato maturato durante il 2013). Nel caso di specie quindi il primo rateo verrà percepito dal 1° Giugno 2014. Si ritiene pertanto corretta la posizione dell'Inps.

Sono in mobilità dal 8/8/2012 a seguito di accordo collettivo per l'incentivo all'esodo del 31/8/2011, licenziato il 31/3/2012, nato il 17/10/1953 ed al 31/5/2013 ho 2057 settimane di contributi. Vorrei capire perchè non sono salvaguardato tra i cessati dal servizio a seguito di accordi visto che non ho mai lavorato dopo il licenziamento antecedente il 30/6/2012.

I lavoratori cessati dal servizio per effetto di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo (lettera c) comma 231, legge 228/2012) devono - tra le altre condizioni - perfezionare la decorrenza del trattamento pensionistico (cioè compresa la finestra mobile) entro il 6.1.2015. Nel caso del lettore - seppure di poco - ciò non sembra possa aver luogo: i 40 anni di contributi dovrebbero essere raggiunti entro il 31 Ottobre 2013 (la finestra mobile è infatti pari a 14 mensilità per i quarantisti).


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Ho firmato un accordo tra sindacati e confindustria con incentivo all'esodo il 30/12/2010 (anche fine lavoro) e con aggiunta di 4 mesi di preavviso la mia mobilità ordinaria è partita l' 08/05/2011 maturavo i requisiti con quota 97 (61 anni di età + 38emezzo di versamenti) a marzo 2014 e la pensione ad aprile 2015 con questo sistema sono rimasto fuori dalla salvaguardia, e tutti patronati ed INPS mi dicono che sicuramente troveranno delle soluzioni per i casi come il mio, in effetti ho letto su internet che c'è una circolare dell'INPS la n. 76 dell'08/05/2013 la quale ad un certo punto dice che i circa 600 casi, che maturano i requisiti oltre la fruizione della mobilità ordinaria (nel mio caso 2 mesi prma), saranno oggetto di un prolungamento della mobilità fino a rientrare nella salvaguardia, ma come funziona e cosa fare per entrarci nessuno è stato in grado di spiegarmelo, e con il fatto che sono in mobilità fino a maggio del 2014 mi dicono qualcosa succederà, insomma sono sempre nella più totale incertezza. Rossano da Mentana

La posizione dei patronati e dell'Inps è corretta. Nella circolare Inps numero 76/2013 si è infatti stabilito che i lavoratori in mobilità ordinaria che per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita istat si troverebbero esclusi dalla salvaguardia, potranno mantenere comunque le previgenti regole di pensionamento.  I circa 600 interessati saranno posti a carico del Fondo di Solidarietà per l'Occupazione e la Formazione. Ritengo che la procedura sia interna all'inps e che pertanto non siano richiesti particolari adempimenti da parte dei beneficiari. A conferma l'inps ha infatti comunicato, con la stessa circolare, che gli interessati riceveranno lettera di certificazione di accesso in regime di salvaguardia.


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Sono nato nel gennaio 1947 e ho svolto lavoro dipendente dal luglio 1963 al 31 dicembre 1989 per un totale di 944 settimane. Dal 10 aprile 1996 a tutt'oggi sono iscritto alla gestione separata. Chiedo quando potrò andare in pensione e se posso ricorrere alla totalizzazione. Roberto da Varese

La risposta è positiva in quanto il lettore è in possesso dell'età di 65 anni e del minimo è contributivo di 20 anni. Non possono però formare oggetto di totalizzazione i periodi assicurativi coincidenti. L'altra possibilità, alternativa, per la totalizzazione dei periodi contributivi è quella consistente nel poter far valere almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età (40 e 3 mesi dal 2013 per effetto della stima di vita).


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Sono nata nel Dicembre 1955 e tramite i contributi volontari – chiesti nel 2011 – ho raggiunto 2080 settimane nel marzo 2013. Ho presentato istanza alla DTL ma mi è stata rigettata in quanto ho lavorato con contratti a tempo determinato nel periodo 2011-2012. Ora con il terzo decreto cosa mi cambia? Luisa da Roma

La lettrice avrebbe maturato il diritto a pensione nel Marzo 2013 con decorrenza prevista da Giugno 2014. Alla luce delle ultime novità, se ha lavorato dopo il conseguimento dell'autorizzazione ai volontari percependo – per tali attività - redditi inferiori a 7.500 euro annui risulta in possesso dei requisiti per essere ammessa alla terza salvaguardia (Dm 22 Aprile 2013). Dovrà presentare istanza di accesso all'Inps entro il 25 Settembre.

Sono nato il 26/05/53.in mobilita in deroga dal 2009 a seguito di licenziamento collettivo (11 addetti) per chiusura azienda datata ottobre 2008. al 15/02/2013 ho maturato 41 anni di contribuzione. INPS finora mi ha puntualmente escluso dalla lista dei salvaguardati, posso sperare alla luce del 3 decreto di essere inserito in tale lista? in caso affermativo quando dovrei andare in pensione?oppure devo aspettare la pensione anticipata? a che data ? Gavino da Cagliari

Sulla terza salvaguardia si ricorda che si attendono istruzioni Inps nei prossimi giorni. Tuttavia si ritiene che la risposta al quesito del lettore sia positiva. Il terzo provvedimento ha interessato infatti anche i lavoratori in mobilità in deroga.

Nello specifico l'articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 (e l'articolo 2 del Dm 22 Aprile 2013) ha esteso la salvaguardia ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. Si ricorda che entro il 25 Settembre il lettore dovrà presentare istanza di accesso alla DTL. Se confermata la salvaguardia, la pensione decorrerà dal mese di Aprile 2013 avendo il lettore perfezionato il diritto a pensione nel febbraio 2012 (dentro la mobilità in deroga).


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Sono nato il 3 luglio del 1954, lavoro dal 1969 e attualmente mi ritrovo con 594 settimane di contributi maturati nell'industria, 17 anni da commerciante (lavoro autonomo), 12 anni nell'agricoltura con 156 giornate annue. Posso chiedete la pensione anticipata? E fra quanto tempo? Gennaro da Aversa

Dai da  forniti dal lettore, sembrerebbe che lo stesso abbia superato i 40 anni di contributi anche se non è noto a quale data ciò sia avvenuto. Se il requisito risultasse soddisfatto entro il 31 dicembre 2011, l'accesso al pensionamento sarebbe possibile una volta trascorsi 18 mesi dalla maturazione del requisito contributivo. Infatti, a causa della presenza dei contributi da commerciante, nonché di quelli agricoli, se in qualità di coltivatore diretto, colono o mezzadro, il differimento è quello vigente in tali gestioni previdenziali. Qualora alla fine del 2011 il requisito contributivo non risultasse soddisfatto, l'accesso al pensionamento anticipato sarebbe influenzato dai nuovi requisiti previsti dalla riforma Monti-Fornero: 42 anni e cinque mesi nel 2013, che crescono a 42 anni e sei mesi per il 2014 e il 2015. Dal 2016 tale requisito contributivo risulterà influenzato ulteriormente dai futuri adeguamenti legati alla speranza di vita. Da tale data dovrebbero essere necessari 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva.


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