730, al lavoratore cessato spetta il rimborso dall'ex sostituto

Valerio Damiani Domenica, 13 Settembre 2015
Se il rapporto di lavoro si interrompe dopo la presentazione del 730, in caso di conguaglio a credito l'azienda è comunque tenuta a erogare le somme spettanti.
 Se il rapporto di lavoro cessa dopo la presentazione del 730, in caso di conguaglio a credito il vecchio sostituto d’imposta è comunque tenuto a effettuare il rimborso per l’ex dipendente. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14/E del 9 maggio 2013, al paragrafo 10, nel quale viene appunto precisato che “in caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti”.

Si ipotizzi il caso di un dipendente che presenti correttamente la dichiarazione dei redditi indicando come sostituto d’imposta l’azienda dov’è impiegato. Consegnata la dichiarazione, dalla quale risulta un credito, il rapporto di lavoro cessa. Chi dovrà rimborsare l’ex dipendente? A prescindere dalla situazione dopo la fine del rapporto di lavoro (la persona potrebbe infatti essere assunta in una nuova azienda o restare disoccupata), l’Agenzia spiega che l’onere del rimborso spetterà comunque all’ex sostituto nel mese di luglio, quando di norma vengono effettuate le operazioni di conguaglio.

Ora, nel caso in cui l’ex datore di lavoro non operasse il conguaglio, il credito non andrebbe perduto, ma potrebbe essere recuperato attraverso la successiva dichiarazione dei redditi. Nello specifico è da ritenersi che il credito dovrebbe essere esposto quale importo “non conguagliato” nella Certificazione Unica (ex Cud) che sarà consegnata al contribuente in relazione ai redditi percepiti nel periodo da gennaio al mese in cui il rapporto è cessato. GamsinRicapitolando, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che siano effettuate le operazioni di conguaglio, occorre distinguere fra queste due situazioni:

Conguaglio a debito – In tal caso il sostituto d'imposta non effettua le operazioni di conguaglio, ma deve tempestivamente rilasciare al contribuente un’apposita comunicazione contenente gli importi dovuti (a saldo e in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione. Tali importi dovranno essere direttamente versati dall'interessato tramite modello F24. Per le somme versate con modello F24 oltre il termine per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio, vanno corrisposti gli interessi mensili dello 0,40%. L’interesse deve essere calcolato mensilmente a partire dal mese successivo a quello in cui il conguaglio doveva essere effettuato.

Conguagli a credito – In tal caso il sostituto è comunque tenuto all'effettuazione del conguaglio, operando quindi i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati, sempreché la presentazione della dichiarazione al CAF o al Professionista abilitato sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro. In questi casi il rimborso del conguaglio a credito deve avvenire anche se il dipendente cessato non deve percepire alcuna ulteriore retribuzione. Il sostituto da parte sua scomputerà i crediti rimborsati dalle somme da lui complessivamente dovute all’erario a titolo di ritenuta sugli altri suoi dipendenti.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati