Aggiornato dall'Inps il valore dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa per i pensionati di inabilità. Il valore dell'assegno, comunica l'istituto di previdenza, a decorrere dal 1° luglio 2023 è pari a 632,94 euro al mese. Come noto l'articolo 5 della legge 222/1984 prevede che ai pensionati di inabilità (ordinaria o privilegiata) che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di assistenza continuativa, spetta un assegno mensile non reversibile il cui valore è pari all'importo dell'assegno mensile di assistenza personale erogato agli invalidi del lavoro dall'Inail.
L'assegno di accompagnamento non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico delle pubbliche amministrazioni ed è inoltre alternativo al predetto assegno mensile dovuto dall'INAIL a titolo di assistenza personale ai sensi degli articoli 76 e 218 del DPR 1124 del 1965 ove eventualmente già riconosciuto. Ebbene dato che il valore dell'assegno mensile di assistenza Inail è pari a 632,94 euro al mese l'assegno di accompagnamento erogato dall'Inps ai titolari di pensione di inabilità o di pensione privilegiata è pari al medesimo valore.
La concessione dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa è subordinata alla presentazione di apposita domanda da presentarsi all'Inps corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto. In particolare l'assegno è riconosciuto solo ai titolari di pensione di inabilità (ex legge 222/1984) sia ordinaria che privilegiata che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di assistenza continuativa.
L'assegno non può essere concesso, invero, ai titolari di assegno ordinario di invalidità; inoltre l'ammontare della prestazione non è cumulabile con analoghe prestazioni per la non autosufficienza concesse dallo Stato. In tal caso l'articolo 5 della legge 222/1984 prevede che il valore dell'assegno debba essere ridotto in misura corrispondente all'importo di prestazioni erogate da altre forme di previdenza obbligatoria o di assistenza sociale. E' il caso, in particolare, dell'indennità di accompagnamento erogata in favore degli invalidi civili (legge 508/1988) o dell'assegno di assistenza e di accompagnamento erogato in favore dei titolari di pensione privilegiata a carico delle gestioni ex inpdap (art. 107 Dpr 1092/1973). La prestazione, che ha natura previdenziale, viene riconosciuta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero a quello di perfezionamento dei requisiti se insorti successivamente a tale data nel corso del procedimento amministrativo.