Acconto Tasi 2014, le regole per il pagamento di Giugno

Mercoledì, 21 Maggio 2014
Il pagamento della Tasi per i Comuni che avranno stabilito le aliquote e le detrazioni entro il 23 Maggio dovrà essere effettuato entro il 16 Giugno. Nei soli Comuni ritardatari l'acconto per le abitazioni diverse dalle principali si pagherà a Settembre.

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La Tasi è il Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili con cui le Amministrazioni Comunali provvedono al pagamento delle spese per il mantenimento dei Servizi erogati ai cittadini.  Ai sensi dell'art. 1 - comma 639 - della legge 147/2013, il presupposto  impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale così come definita ai fini Imu, e di aree scoperte  edificabili e non , a qualunque uso adibiti con l'esclusione delle aree scoperte accessorie o di pertinenza di locali tassabili, non operative e delle aree comuni condominiali.

Si ricorda peraltro che questo Tributo non si applica ai terreni agricoli; l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 41/E/2014, ha infatti fissato la regola generale che l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale del terreno anche  nel caso  in cui per il 2013 fosse  dovuta esclusivamente la mini Imu.

Il calcolo della Tasi a differenza di quanto accadeva per l'Imu, è piu' complesso perchè bisogna conoscere  l'aliquota (e le eventuali detrazioni) previste dal Comune in cui è situato l'immobile. L'aliquota va applicata (come per l'IMU)  sulla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160.

L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.  Il Comune potrà, con specifica delibera: ridurre, azzerare o rideterminare l’aliquota rispettando però il vincolo per cui la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (10,6‰). Per il 2014 l’aliquota massima della TASI non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali l’1‰); solo per finanziare maggiori detrazioni per le fasce deboli è stato anche previsto l'aumento ulteriore fino allo 0,8 per mille (cd. super-Tasi). In questo modo le aliquote massime possono raggiungere il 3,3 per mille sulle abitazioni principali o l'11,4 per mille per le altre abitazioni.

Dato che il presupposto dell'Imposta  è in sostanza la presenza e l'utilizzo del territorio comunale, sono tassati sia i possessori che gli utilizzatori di un Immobile.  Nel caso che l’unità Immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal  proprietario, sia l'inquilino che il proprietario stesso, sono tenuti al pagamento in  misura diversa e in maniera autonoma:  l'occupante  (inquilino) verserà fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI nella misura stabilita dal Comune;  il possessore (titolare del diritto reale "proprietario") verserà la differenza. In caso di leasing l’imposta è dovuta dal locatario. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà - usufrutto - uso - abitazione o superficie.

La Tasi andrà versata con modello F24 oppure  con bollettino di conto corrente postale. Le scadenze a regime sono il 16 Giugno per la prima rata e il 16 Dicembre per la seconda nei Comuni che hanno provveduto entro il 23 Maggio all'approvazione delle delibere per quest'anno; per i Comuni che non rispetteranno questa data il pagamento slitterà a Settembre secondo quanto annunciato dal Governo. Probabilmente la nuova data sarà il 16 Settembre e varrà per le sole abitazioni diverse da quelle principali (queste ultime invece pagheranno tutta l'imposta al 16 Dicembre, sempre in caso di ritardo dei Comuni nelle approvazione della delibera). Sul punto si attende ora di conoscere il provvedimento ufficiale del Governo.


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