La misura, come noto, è stata introdotta con la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 355, della legge 232/2017) a decorrere dal 2017 e originariamente prevede l'erogazione di un buono di 1.000 euro su base annua, corrisposto in 11 mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il buono può essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni. La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 488, della legge 145/2018) ha portato il buono da 1.000 a 1.500 euro su base annua e lo ha esteso a ciascun anno del triennio 2019-2021.
Raddoppio dal 2020
La legge di bilancio per il 2020 in discussione in Parlamento prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2020, una rimodulazione del beneficio in base a soglie ISEE differenziate. In particolare rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; sale a 2.500 euro annui per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro; sale a 3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro. Il buono resta sempre corrisposto dall'INPS al genitore richiedente per 11 mensilità annue, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
A decorrere dal 2022, l'importo del buono spettante può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’erogazione del Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione.
Limiti di spesa
Per l’erogazione del beneficio vengono infine innalzati i limiti di spesa precedentemente previsti, corrispondenti a 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. In particolare il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 520 milioni di euro per l’anno 2020, 530 milioni di euro per l’anno 2021, 541 milioni di euro per l’anno 2022, 552 milioni di euro per l’anno 2023, 563 milioni di euro per l’anno 2024, 574 milioni di euro per l’anno 2025, 585 milioni di euro per l’anno 2026, 597 milioni di euro per l’anno 2027, 609 milioni di euro per l’anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029”. L'INPS provvede al monitoraggio delle disposizioni finora illustrate, inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande.