Aggiornati i limiti di redditi ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per il 2024. Lo rende noto l'INPS come di consueto con la Circolare numero 31/2024. Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e i piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la vecchia normativa sugli assegni familiari) e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
La prestazione da ultimo richiamata, come noto, è regolata da disposizioni diverse rispetto al più noto assegno al nucleo familiare corrisposto invece alla generalità dei lavoratori dipendenti e pensionati. Il sistema di determinazione degli assegni familiari risulta, infatti, legato al concetto di capofamiglia al quale vengono riconosciute delle integrazioni per ciascun componente il nucleo familiare per il quale ne ha diritto. L'ammontare complessivo della prestazione risulta, pertanto, determinato, non da un importo complessivo in relazione al numero dei componenti il nucleo, ma dalla moltiplicazione di un importo fisso per il numero dei componenti rilevanti del nucleo parentale.
L'importo fisso dell'integrazione concessa al richiedente pensionato a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commerciati e coltivatori) e per i piccoli coltivatori diretti in attività è pari a 10,21 euro mensili per ciascun familiare avente diritto (1,21€ mensili per gli ascendenti), pagata per 12 mensilità l'anno. I coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni in attività hanno diritto agli assegni familiari esclusivamente in favore dei fratelli, sorelle e nipoti conviventi a carico per un importo pari a 8,18€ mensili.
I limiti massimo di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione sono determinati in misura fissa dalla legge n. 41/86 in relazione al numero e dal tipo dei componenti il nucleo familiare. La legge prevede che gli importi indicati devono essere annualmente aggiornati e aumentati del 10% nelle ipotesi in cui il nucleo familiare è composto da un solo genitore, ovvero del 50% quando tra i componenti nucleo familiare per i quali si ha diritto alla prestazione ci siano soggetti dichiarati totalmente inabili.
Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, e cioè nei casi in cui si sia in presenza di un solo genitore e di, almeno, un inabile, la maggiorazione del limite reddituale viene portata al 60%. La tavola seguente indica, pertanto, i limiti di reddito per l'erogazione dell'assegno familiare per il 2024 a seguito della fissazione del tasso d'inflazione programmato per il 2023 in misura pari allo 4,3%.
I requisiti per i familiari a carico
Si rammenta che affinché siano riconosciute le quote di maggiorazione è necessario che i familiari non superino determinati requisiti di reddito personale mensile (cd. requisito del carico). Nello specifico per il 2024 il limite di reddito risulta fissato in 843,04 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti e in 1.475,32 euro in caso di presenza di due genitori ed equiparati.
Stop con l'assegno unico
Si rammenta che dal 1° marzo 2022 la maggiorazione in parola non è più riconosciuta a favore dei nuclei familiari con figli perché sostituita dall'assegno unico. Da questa data la maggiorazione spetta, pertanto, esclusivamente ai nuclei familiari non aventi diritto alla fruizione dell'assegno unico (es. nucleo composto da soli coniugi o da fratelli/sorelle o dai genitori). In tal senso l'Inps ha precisato che a seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si può presentare domanda ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli.
Documenti: Circolare Inps 31/2024