A depenalizzare parzialmente l’ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro è stato il Decreto Lgs.vo 15 gennaio 2016, n. 8 (art. 3, comma 6). Parzialmente perché, le fattispecie più gravi restano comunque punite a titolo di reato e, in particolare:
- Agli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro;
- A quelli inferiori a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
Con la circolare n. 32 del 25 febbraio l’INPS fornisce le indicazioni operative sull’emissione dell’ordinanza-ingiunzione da parte dello stesso Istituto che irroga la sanzione amministrativa. Ordinanza che segue all’accertamento e all’assenza del pagamento delle ritenute omesse, neppure in misura ridotta entro i termini previsti (sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione).
Ordinanza di ingiunzione
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, i datori di lavoro interessati possono inoltrare all’INPS scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti. Esaminati i documenti e auditi gli interessati l’Istituto, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento.
Ordinanza di archiviazione
Diversamente, quando non sussistono gli estremi dell’illecito o esistono vizi formali interviene l’ordinanza di archiviazione e il datore di lavoro è liberato da ogni onere. In particolare, ciò accade quando:
- viene accertata l’inesistenza del fatto stesso o della violazione legislativa;
- non sono responsabili di uno o più soggetti interessati dall’istruttoria o esistono cause che escludono la responsabilità di qualcuno;
- viene omessa la contestazione o la notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 (entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento);
- è decorso il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno della violazione;
- viene accertata l’incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni;
- la violazione è stata commessa per comportamento incolpevole dell'autore;
- interviene la morte di uno o più soggetti responsabili.
Si precisa che l’ordinanza di archiviazione può essere revocata, perché impugnata in autotutela dall’Amministrazione, entro il termine prescrizionale (5 anni dalla violazione).
Il pagamento e l’esecuzione forzata
Il pagamento della sanzione deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, termine che si raddoppia a 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
Possibile anche la rateizzazione, su richiesta dell’interessato che versa in condizioni economiche disagiate (da tre a trenta rate mensili). La richiesta deve essere presentata alla Sede competente INPS con raccomandata, PEC o presso gli uffici, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza. In ogni momento il debito può essere estinto con un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo in un'unica soluzione.
Il pagamento, come indicato nell’ordinanza-ingiunzione, dovrà avvenire a mezzo F24 Elide, utilizzando il codice tributo “SAMM”.
Decorso inutilmente il termine per il pagamento l’INPS procede con l’esecuzione forzata tramite notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, fino al pignoramento dei beni. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni e, anche in tal caso, c’è la possibilità di ricorrere al pagamento rateizzato. Possibile l’opposizione nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi, opposizione all’avviso e opposizione all’esecuzione.
L’opposizione
Prima che inizi l’esecuzione è comunque ammessa un’altra opposizione, quella all’ordinanza, da parte degli interessati di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria (tribunale del luogo in cui si è verificata la violazione) da presentare entro 30 giorni dalla notificazione o entro 60 se il ricorrente risiede all’estero.
L’esecutività del provvedimento non è sospesa, a meno che non venga richiesto e ne ricorrano i presupposti di legge, a quel punto il giudice provvede con ordinanza di sospensione).
Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.
Sanzione amministrativa in misura ridotta
Per estinguere il procedimento sanzionatorio, l’autore dell’illecito può versare, entro il termine di sessanta giorni, l’importo della sanzione amministrativa nella misura ridotta pari a 16.666 euro (un terzo di 50.000 euro, la sanzione massima), dopo aver saldato ovviamente il debito con l’amministrazione.
Documenti: Circolare Inps 32/2022