Sanzioni ridotte per chi decide di ravvedersi spontaneamente o a seguito di accertamento con l’Inps. Infatti, chi abbia omesso il versamento di contributi può ravvedersi entro 120 giorni dalla scadenza, fruendo del pagamento della sanzione ridotta alla misura del tasso Bce (3,65% dal 18 settembre) senza maggiorazione del 5,5% prevista ordinariamente. Lo rende noto l’Inps, tra l’altro, nella Circolare n. 90/2024 in cui passa in rassegna le novità previste dal dl n. 19/2024 convertito con la legge n. 56/2024, operative dal 1° settembre. In presenza di avviso di accertamento è possibile invece regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte del 50%. E in ogni caso queste agevolazioni sono ammissibili anche con il pagamento in forma rateizzata, versando la prima rata nei termini previsti.
La ratio
L’intervento del legislatore dà sollievo a imprenditori e lavoratori autonomi in difficoltà con il versamento dei contributi previdenziali in modo non punitivo cercando bensì di facilitare la regolarizzazione dell’omissione o dell’evasione contributiva.
Le modifiche rimodulano la misura delle sanzioni in ragione delle tempistiche di pagamento, sia in caso di omissione sia di evasione di fatto rendendo facile e più conveniente regolarizzare i versamenti contributivi con gli enti previdenziali (sia Inps che Inail).Il regime sanzionatorio si applica a tutti i soggetti (datori di lavoro, imprese, professionisti, lavoratori autonomi, etc.) che non effettuano entro il termine stabilito il pagamento dei contributi o premi dovuti ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta.
Omissione Contributiva
L’articolo 116, co. 8 lettera a) della legge n. 388/200 prevede, come noto, una sanzione civile, in ragione d'anno, pari all’ex tasso ufficiale di riferimento (Tur), oggi tasso Bce, maggiorato del 5,5% in caso di ritardato pagamento di contributi e premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge. La legge n. 56/2024 introduce il ravvedimento: se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o di richieste da parte degli enti, la maggiorazione non trova applicazione. In altre parole, la sanzione è pari al tasso Bce (3,65%). In ogni caso, la sanzione non può essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La novità, spiega l’Inps, si trova applicazione limitatamente agli inadempimenti verificatesi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024. Per artigiani, commercianti e per i datori di lavoro domestico le novità riguardano, pertanto, la III rata dell’emissione 2024 con scadenza, rispettivamente, il 18 novembre ed il 10 ottobre 2024).
Evasione Contributiva
L’articolo 116, co. 8 lettera b) della legge n. 388/200 prevede una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% fino al 60% dei contributi o premi non pagati, entro la scadenza di legge. Per evasione contributiva s’intende, come noto, il mancato versamento dei contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero.
Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, è dovuta una sanzione pari, in ragione d'anno, al tasso Bce maggiorato del 5,5% (cioè è trattata come fosse omissione), se il pagamento in unica soluzione di contributi o premi è effettuato entro 30 giorni dalla denuncia.
La legge n. 56/2024 nel confermare la predetta disciplina introduce l’ulteriore previsione che, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia, il tasso Bce è maggiorato del 7,5%. Altra novità riguarda la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso anche in caso di pagamento in forma rateale. In tal caso l'applicazione della ridotta misura delle sanzioni (tasso Bce più, rispettivamente, il 5,5 o il 7,5% a seconda del pagamento entro 30 o 90 giorni) è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato o d’insufficiente o tardivo pagamento di una delle successive rate accordate si applica la misura intera della sanzione (30%).
Sconto per l’adesione sprint
Altra novità introdotta dal legislatore, in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive, è la riduzione della sanzione, per omissione o evasione a seconda dei casi, al 50%, qualora si procede al pagamento di contributi e premi, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, lo sconto è subordinato al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura intera delle sanzioni (omissione o evasione a seconda dei casi).
Interessi di mora
Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste, omissione o evasione a seconda dei casi, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora.
Incertezze
Sempre con decorrenza dal 1° settembre 2024 è soppressa la sanzione civile prevista per i casi in cui, dopo il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi in ragione di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sia stato effettuato il pagamento entro il termine fissato dall’ente impositore.
In sostanza dal 1° settembre 2024 è soppressa la sanzione che prevedeva un importo, in ragione di anno, pari al tasso Bce maggiorato del 5,5% con un limite massimo pari al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In luogo della sanzione, a partire dal 1° settembre, sono dovuti soltanto gli interessi legali.
Compliance
Altra novità è l’introduzione della cd. «compliance», cioè la possibilità di richiedere all’Ente di previdenza tutti i dati in suo possesso relativi al contribuente interessato, al fine di attivare una procedura negoziata di regolarizzazione. La procedura, spiega l’Inps, dovrà essere ancora definita attraverso apposite delibere del CdA. A regime il contribuente che provveda alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori riscontrati all’esito di tali attività beneficerà del pagamento di una sanzione civile in ragione d’anno:
- in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di evasione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In caso di pagamento in forma rateale, lo sconto è subordinato al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura intera delle sanzioni (omissione o evasione a seconda dei casi).
Attività di Accertamento
Da segnalare, infine, la possibilità per l’Inps, dal primo settembre, di attivare accertamenti a tavolino, cioè sulla base dei dati contenuti nelle banche dati dell’Inps o dell’Agenzia delle entrate. Procedura che può portare alla notifica di un accertamento o attivare l’accertamento condiviso. Tra i nuovi poteri dell’Istituto la facoltà di invitare il contribuente e ogni altro soggetto che abbia intrattenuto rapporti specifici con il contribuente a trasmettere atti o documenti e a fornire notizie.
Documenti: Circolare Inps 90/2024