La vigente normativa (art. 2, comma 185, legge n.662/1996) stabilisce che il ministro può modificare la misura del saggio, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. L'ultima modifica del tasso si è registrata alla fine dello scorso anno quando il Ministero dell'Economia fissò con Dm 12.12.2019 in riferimento all'anno 2020, il tasso di interesse in misura pari allo 0,05%. Dal prossimo anno, pertanto, saranno ancora meno care le sanzioni dovute sui contributi previdenziali versati in ritardo da imprese e lavoratori e gli interessi sulle pensioni, prestazioni ed indennità corrisposte dall'Inps ai diretti interessati in ritardo rispetto alla prima data utile di decorrenza.
Per quanto riguarda i contributi, come noto, l'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili relativamente al mancato o ritardato versamento di contributi, alla misura prevista per gli interessi legali. Tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti. In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell'accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti. Pertanto, i contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2021 saranno oggetto di una maggiorazione dello 0,01%. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti dovrà essere effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (si veda tabella).
La modifica del tasso legale produce effetti anche con riferimento alle pensioni e alle prestazioni in pagamento dall'Inps (come ad esempio le prestazioni di fine rapporto e di fine servizio). In particolare il ritardato pagamento delle prestazioni in scadenza dal 1° gennaio 2021 sarà oggetto di un interesse legale pari allo 0,01%.
Documenti: Circolare Inps 152/2020