"Nel nostro ordinamento le prestazioni economiche di invalidità civile presuppongono il requisito della residenza in Italia; quest'ultima definita dall'articolo 43 del codice civile come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale" ha indicato Cassano. Come ricordato dall'Inps con il messaggio n. 20966 del 20 dicembre 2013, anche la giurisprudenza privilegia la situazione di fatto, intesa come l'effettiva presenza del soggetto in un determinato luogo, rispetto all'elemento soggettivo cioè all'intenzione di dimorarvi. Ne discende che il requisito della residenza deve ritenersi soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia del soggetto interessato. Inoltre, la disciplina comunitaria, dettata dall'articolo 70 del Regolamento (CE) n. 883/2004, stabilisce che per le prestazioni di sicurezza sociale che abbiano natura squisitamente assistenziale – non legate, quindi, ad aspetti di tipo contributivo – tra le quali rientrano le prestazioni per l'invalidità civile, vale il principio dell'inesportabilità. In base a tale principio le prestazioni sono erogate esclusivamente nello stato in cui gli interessati risiedono, secondo la legislazione del medesimo stato e dall'ente previdenziale del luogo di residenza".
"Con un'interpretazione improntata alla flessibilità e motivata dall'esigenza di venire incontro alle legittime esigenze di quanti versino in difficili condizioni di salute, l'INPS, attraverso il citato messaggio n. 20966/2013, ha precisato che il requisito della residenza in Italia viene meno quando la permanenza fuori dal territorio italiano si prolunghi oltre i sei mesi. Detto termine risulta ulteriormente estensibile nel caso in cui ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da parte dell'interessato" ha concluso Cassano.
L'inesportabilità, va ricordato, all'interno dell'Unione Europea riguarda in linea generale tutte le prestazioni di natura assistenziale coma la pensione sociale, l'assegno sociale, l'integrazione al trattamento minimo, le indennità erogate in favore degli invalidi e dei mutilati civili (es. assegno mensile, pensione di inabilita' civile, le prestazioni civili erogate ai ciechi e ai sordomuti), la maggiorazione sociale, l'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità. Il divieto di esportazione vale solo per il periodo di permanenza in uno dei paesi membri della CEE e può essere derogato solo qualora il trasferimento sia determinato da comprovati motivi sanitari.
Non ci sono invece particolari limiti per quanto riguarda le prestazioni previdenziali (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensioni ai superstiti). Per queste prestazioni, legate ai contributi versati dal lavoratore, l'esportabilità all'estero è, di regola, sempre ammessa in quanto tali prestazioni sono maturate sulla base della carriera lavorativa del soggetto che si è trasferito all'estero.